Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PCS/15

22 Febbraio 2022

Avviso Pubblico Erogazione contributo ai costi dei conciliatori delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU Progetto PCS/15

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
  • l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014;
  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 luglio 2014, 330/2014/E/com;
  • la deliberazione dell’Autorità 5 febbraio 2015, 29/2015/E/com;
  • l’“avviso erogazione contributo ai costi dei conciliatori delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU – progetto PCS2/ter”, pubblicato sul sito della Cassa;
  • la comunicazione del direttore della Direzione Consumatori e utenti dell’Autorità, Prot. Generale 4933 del 11 febbraio 2015 .

Considerato che:

  • con deliberazione 330/2014/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico l’approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, tra cui il progetto denominato PCS/15, per una spesa massima complessiva per l’anno 2015 pari a 100.000 € (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa, nella misura del 3% dei fondi ad essa trasferiti, corrispondente a 3.000,00 €);
  • con decreto 24 dicembre 2014 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, tra le altre, la proposta sul progetto PCS/15;
  • con lettera Prot. Generale 4933 del 11/2/2015, l’Autorità ha pertanto richiesto alla Cassa di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico inerente il progetto PCS15, dandone informazione mediante comunicazione scritta alle associazioni di consumatori interessate.

Articolo 1
Definizioni

  • Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU: Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • Cassa: la Cassa conguaglio per il settore elettrico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
  • CNCU: il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • Procedura di conciliazione conclusa positivamente: la procedura conciliativa svolta nell’ambito di un Protocollo di intesa per la quale è stato perfezionato un verbale con valore di accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data certa (tra il 1°gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015);
  • Protocollo di intesa: accordo procedurale per la soluzione extragiudiziale delle controversie stipulato tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
  • Regolamento di conciliazione: disciplina puntuale della procedura di conciliazione da applicarsi nell’ambito di un Protocollo d’intesa.

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente avviso stabilisce i criteri per l’assegnazione, da parte della Cassa, di un contributo forfetario ai costi sostenuti dalle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU per la risoluzione delle controversie mediante procedure extragiudiziali nell’anno 2015. Tali procedure devono essere definite nell’ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori iscritte al CNCU.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente in relazione alle procedure conciliative concluse positivamente nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015.

3. A partire dall’entrata in vigore delle norme attuative della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, se anteriore al 31 dicembre 2015, l’erogazione del contributo è soggetta all’ulteriore condizione che gli organismi previsti dai protocolli di intesa siano considerati conformi ai requisiti ADR previsti dalle norme attuative medesime.

4. Le risorse massime complessivamente destinate all’erogazione dei contributi di cui al comma 1, sono pari ad  € 97.000,00.

Articolo 3
Richiesta di erogazione del contributo

1. Le richieste di erogazione del contributo di cui all’articolo 2 devono essere presentata da singole Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.

2. Ogni richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 4, e dovrà contenere i seguenti elementi:

a. denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale dall’Associazione;

b. copia del Protocollo d’intesa e del relativo Regolamento, se non precedentemente trasmesso al fine di ottenere il contributo oggetto del presente avviso;

c. prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi:

i. totale del contributo da erogare;

ii. elenco dei nominativi dei consumatori coinvolti;

iii. ripartizione chiara della tipologia di conciliazione (sportello fisico/ online) e delle parti opposte al consumatore;

d. copia del verbale di conciliazione, validato dalle parti, condotto mediante sportello fisico, o in modalità on line e sottoscritto da tutte le parti coinvolte. In tutti i verbali, a pena di non riconoscimento della validità dei medesimi, deve essere chiaramente visibile e leggibile:

i. il nome del consumatore o del suo delegato;

ii. il nome del rappresentante dell’Associazione;

iii. il nome del rappresentante della parte opposta al consumatore;

iv. la data della conclusione positiva della conciliazione;

v. eventuale atto di delega nel caso in cui il consumatore non sottoscriva personalmente il verbale.

Nel medesimo verbale non devono essere presenti segni in contraddizione rispetto a quanto ivi dichiarato;

e. attestazione della segreteria di conciliazione, redatta in conformità al modulo A allegato al presente avviso, completa dei seguenti elementi:

i. dati identificativi del consumatore, dell’impresa e dell’associazione coinvolti nella procedura;

ii. relativamente al reclamo precedentemente presentato dal cliente:

  • protocollo aziendale in ingresso (data e numero progressivo) del reclamo;
  • protocollo aziendale in uscita (data e numero progressivo ) della risposta al reclamo o, in alternativa, indicazione di mancata risposta al reclamo;

iii. relativamente alla procedura di conciliazione:

  • protocollo (data e numero progressivo) della richiesta di attivazione della procedura;
  • termine ultimo (data) per la conclusione della procedura, determinato applicando le disposizioni in materia di durata massima della procedura (inclusi eventuali periodi di sospensione o proroga termini) previsti dal protocollo d’intesa e dal relativo regolamento, e, se già nota, data di conclusione con esito positivo della procedura.

L’attestazione può essere predisposta in modo tale da presentare, di seguito ai dati richiesti, un apposito spazio per il successivo inserimento, nel medesimo documento, del verbale di conciliazione completo di tutti gli elementi previsti ai fini dell’erogazione;

f. autocertificazione del legale rappresentante attestante che per il progetto presentato, ai sensi del presente avviso:

i. non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati;

ii. non sono mai stati ottenuti fondi di provenienza MSE o Camere di Commercio per le conciliazioni in oggetto, né che verranno richiesti in futuro.

3. Per i soli verbali perfezionati nel corso del primo trimestre 2015, l’attestazione della segreteria di conciliazione di cui al precedente comma 2, lettera e., potrà essere sostituita dall’attestazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e., dell’Avviso PCS2/ter.

Articolo 4
Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al contributo di cui all’articolo 2, presentate dal legale rappresentante dell’Associazione e complete di tutti gli allegati, dovranno riguardare le conciliazioni concluse positivamente nel trimestre precedente, e dovranno pervenire entro il decimo giorno del mese successivo (ad es. entro il 10 luglio dovranno essere inviati i verbali delle conciliazioni concluse tra il 1° aprile e il 30 giugno c.a., etc.) su supporto digitale a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma o tramite l’indirizzo di posta elettronica certificataproventi@pec.ccse.cc

2. Le richieste potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente.

3. Le richieste pervenute dopo la scadenza di cui al comma 1 saranno liquidate contestualmente alle richieste relative al trimestre successivo. Le richieste pervenute oltre il termine del 10 aprile 2016 non saranno ammesse.

Articolo 5
Valore del contributo

1. Il contributo forfetario di cui all’articolo 2 del presente avviso è determinato, ai fini di un progressivo allineamento al valore del contributo riconosciuto per analoghe attività svolte in altri settori, nella misura indicata nella tabella seguente:

 

tipologia

valore del contributo (euro)

Per ogni procedura condotta on-line se conclusa entro i termini regolamentari

60,00

se conclusa oltre i termini regolamentari

30,00

Per ogni procedura condotta tramite sportello fisico se conclusa entro i termini regolamentari

80,00

se conclusa oltre i termini regolamentari

40,00

Articolo 6
Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo avverrà entro 45 giorni dai termini trimestrali per la presentazione delle richieste di cui all’articolo 4, comma 1, del presente avviso, in base all’ordine di presentazione della documentazione completa, e fino ad esaurimento dei fondi di cui all’articolo 2, comma 3.

Close Search Window
Skip to content