Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PCS2/ter

22 Febbraio 2022

Avviso pubblico erogazione contributo ai costi dei conciliatori delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU – Progetto PCS2/ter

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n.  136;
  • l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162 ;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2012;
  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 novembre 2012, 512/2012/E/com;
  • l’“avviso erogazione contributo ai costi dei conciliatori delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU – progetto PCS2”, pubblicato sul sito della Cass;
  • la comunicazione del direttore della Direzione Consumatori e utenti dell’Autorità, prot. 40287 del 18 dicembre 2013.

Considerato che:

  • con delibera 512/2012/E/com l’AEEG ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico l’approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, tra cui il progetto denominato PCS2-ter, per una spesa massima complessiva per l’anno 2014 pari a 90.000 € (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa, nella misura del 3% dei fondi ad essa trasferiti, corrispondente a 2700,00 €);
  • con decreto 12 dicembre 2012 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, tra le altre, la proposta sul progetto PCS2-ter;
  • con lettera prot. 40287 del 18/12/2013, l’AEEG ha pertanto richiesto alla Cassa di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico inerente il progetto PCS2-ter, previa informativa alla Direzione Consumatori e Utenti della stessa AEEG, dandone informazione mediante comunicazione scritta alle associazioni di consumatori interessate.

Articolo 1

Definizioni

  • Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU: Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • Cassa: la Cassa conguaglio per il settore elettrico,  istituita con provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
  • CNCU: il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • PCS2-ter: progetto relativo al contributo ai costi connessi alle attività svolte dai conciliatori delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU;
  • Procedura di conciliazione conclusa positivamente: la procedura conciliativa svolta nell’ambito di un Protocollo di intesa per la quale è stato perfezionato un verbale con valore di accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data certa (tra il 1°gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014);
  • Protocollo di intesa: accordo procedurale per la soluzione extragiudiziale delle controversie stipulato tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte al CNCU;
  • Regolamento di conciliazione: disciplina puntuale della procedura di conciliazione da applicarsi nell’ambito di un Protocollo d’intesa.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente avviso stabilisce i criteri per l’assegnazione, da parte della Cassa, di un contributo forfetario ai costi sostenuti dalle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU per la risoluzione delle controversie mediante procedure extragiudiziali nell’anno 2014. Tali procedure devono essere definite nell’ambito di Protocolli di intesa stipulati tra imprese o Associazioni rappresentative di imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica o gas a clienti finali, e Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte al CNCU.

2. Le attività di cui al comma 1, concluse tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014, sono riferite esclusivamente al personale individuato dalle Associazioni di consumatori iscritte al CNCU che abbia condotto a buon fine le procedure conciliative.

3. In riferimento alle attività di cui al comma 2, la somma massima complessiva destinata all’erogazione dei contributi di cui al comma 1, è pari ad  € 90.000,00.

Articolo 3

Richiesta di erogazione del contributo

1. La richiesta di erogazione del contributo di cui all’articolo 2 deve essere presentata da singole Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.

2.  La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 4, e dovrà contenere i seguenti elementi:

a. denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale dall’Associazione;

b. copia del Protocollo d’intesa e del relativo Regolamento, se non precedentemente trasmesso al fine di ottenere il contributo oggetto del presente bando;

c. prospetto riepilogativo contenente i seguenti elementi: 1) totale del contributo da erogare; 2) elenco dei nominativi dei consumatori coinvolti; 3) ripartizione chiara della tipologia di conciliazione (sportello fisico / online) e delle parti opposte al consumatore.

d. copia del verbale di conciliazione, validato dalle parti, condotto mediante sportello fisico, o in modalità on line e sottoscritto da tutte le parti coinvolte. In tutti i verbali, a pena di non riconoscimento della validità dei medesimi, deve essere chiaramente visibile e leggibile: 1) il nome del consumatore o del suo delegato; 2) il nome del rappresentante dell’Associazione; 3) il nome del rappresentante della parte opposta al consumatore; 4) la data della conclusione positiva della conciliazione; 5) eventuale atto di delega nel caso in cui il consumatore non sottoscriva personalmente. Nel medesimo verbale non devono essere presenti segni in contraddizione rispetto a quanto ivi dichiarato.

e. Per ogni singolo verbale, dovrà essere prodotta un’attestazione della segreteria di conciliazione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al presente avviso, che indichi la data di presentazione della domanda di conciliazione, la data di firma del cliente, le eventuali date di sospensione e riavvio o proroga dei termini (entro i limiti temporali previsti dal Protocollo), il numero complessivo di giorni di durata della procedura al netto dei periodi di sospensione eventualmente intervenuti, indicazione del rispetto o meno dei termini di durata del procedimento previsti nel protocollo, specificando se il reclamo per il quale si era avviata la procedura era riconducibile alla mancata risposta del venditore entro i termini oppure a una risposta non soddisfacente da parte dell’impresa.

f. I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, presentare un’autocertificazione del legale rappresentante attestante che per il progetto presentato, ai sensi del presente avviso:

  • non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati;
  • non siano mai stati ottenuti fondi di provenienza MSE o Camere di Commercio per le conciliazioni in oggetto, né che verranno richieste in futuro.

3. Per i soli verbali perfezionati nel corso del primo quadrimestre 2014, l’attestazione della segreteria di conciliazione di cui al precedente comma 2, lettera e., potrà essere sostituita da apposita autocertificazione del legale rappresentante dell’associazione sul rispetto dei tempi massimi di gestione della controversia ai sensi del Protocollo di intesa e del relativo regolamento di conciliazione.

Articolo 4

Modalità per la presentazione delle richieste

1.  Le richieste di ammissione al contributo di cui all’articolo 2, presentate dal legale rappresentante dell’Associazione e complete di tutti gli allegati, dovranno riguardare le conciliazioni concluse positivamente nel trimestre precedente, e dovranno pervenire entro il decimo giorno del mese successivo (ad es. entro il 10 luglio dovranno essere inviati i verbali delle conciliazioni concluse tra il 1° aprile e il 30 giugno c.a.) a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma o tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc

2.  Le richieste potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente.

3. Le richieste pervenute dopo la scadenza di cui al comma 1 saranno liquidate contestualmente alle richieste relative al trimestre successivo. Le richieste pervenute oltre il termine del 10 aprile 2015 non saranno ammesse.

Articolo 5

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono individuate da un contributo forfetario alle spese sostenute dal personale delle Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU pari a:

a. euro 100 per procedure condotte mediante sportello fisico;

b. euro 70 per procedure condotte on line.

2. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di durata dei procedimenti di conciliazione stabiliti nel protocolli d’intesa, il contributo forfetario è pari a:

a. 100 euro per procedure di valore fino a 5.000 euro, ovvero 150 euro per procedure di valore superiore, se condotte mediante sportello fisico;

b. 30 euro per procedure di valore fino a 5.000 euro, ovvero 45 euro per procedure di valore superiore, se condotte mediante strumenti on-line.

Articolo 6

Ammissione al contributo

1. L’ammissione al finanziamento è riservata alle conciliazioni concluse esclusivamente tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014.

2. L’erogazione del contributo avverrà in base all’ordine di presentazione della documentazione completa, e fino ad esaurimento dei fondi di cui all’articolo 2, comma 3.

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