AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE SUI SERVIZI REGOLATI DALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PROGETTO PFR – SOGGETTO ORGANIZZATORE
Visti:
– la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
– l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
– il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162;
– la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
– il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ( di seguito CCSE);
– la legge di stabilità 2016 art. 1, comma 670, recante la trasformazione di CCSE- Cassa Conguaglio per il settore elettrico in CSEA- Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
– il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 dicembre 2015;
– la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 luglio dicembre 2015, 314/2015/E/Com;
– la determinazione dell’Autorità 11 febbraio 2016, N.2/DCCA/2016 recante “Indirizzi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’attuazione dei progetti a vantaggio dei consumatori ai sensi della deliberazione 2 luglio 2015, 314/2015/E/Com e della deliberazione 11 dicembre 2015, 599/2015/E/com;
Considerato che:
– con deliberazione 314/2015/E/Com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di approvare la proposta relativa al progetto a vantaggio dei consumatori, di cui all’Allegato A della medesima deliberazione, denominato PFR;
– con il progetto PFR, l’Autorità ha inteso promuovere per il triennio 2017-2019 le attività di formazione e aggiornamento del personale delle associazioni di consumatori funzionali allo svolgimento di attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato svolte nell’ambito di progetti finanziati o da finanziare mediante il fondo sanzioni, inclusa la formazione e l’aggiornamento di formatori, per un importo massimo complessivo pari a 600.000,00 €, al lordo del contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla CSEA nella misura massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti;
– il Ministro dello Sviluppo economico ha approvato con decreto 22 dicembre 2015 la proposta formulata con deliberazione 314/2015/E/Com;
– con Determinazione N. 2/DCCA/2016, il Direttore della Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità ha definito gli indirizzi alla CSEA per la predisposizione e l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione dei progetti a vantaggio dei consumatori tra cui il PFR;
– gli indirizzi di cui al precedente alinea hanno previsto che la CSEA individui, mediante distinte procedure ad evidenza pubblica, due soggetti responsabili per la realizzazione del progetto PFR distinti in un soggetto formatore (responsabile per la realizzazione delle attività di progettazione, realizzazione ed erogazione dei corsi di formazione) e un soggetto organizzatore (responsabile per la realizzazione delle attività di programmazione, organizzazione , gestione logica e operativa, monitoraggio e valutazione dell’impatto dei corsi), oggetto del presente avviso;
– il contributo massimo erogabile destinato alla effettuazione delle attività previste dal progetto PFR in capo ai soggetti organizzatore e formatore, secondo quanto stabilito dalla determinazione N. 2/DCCA/2016, è pari complessivamente a € 582.000 (importo al netto del contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla CSEA), da ripartirsi in € 200.000 per la realizzazione delle attività svolte dal soggetto formatore ed € 382.000 per le attività svolte dal soggetto organizzatore oggetto del presente avviso
Articolo 1
Definizioni
– Associazioni dei consumatori: le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo;
– Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
– CSEA: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
– Comitato di gestione: Il Comitato di gestione della CSEA;
– Soggetto formatore: il soggetto responsabile per la realizzazione delle attività di progettazione, realizzazione ed erogazione dei corsi di formazione del progetto PFR di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 314/2015/E/com ed oggetto di una distinta procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata dalla CSEA;
– Soggetto organizzatore: il soggetto responsabile per la realizzazione delle attività di programmazione, organizzazione, gestione logistica e operativa, monitoraggio e valutazione dell’impatto dei corsi di formazione previsti dal progetto PFR di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 314/2015/E/com, selezionato mediante il presente avviso.
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente avviso stabilisce i criteri per la selezione del soggetto responsabile per la realizzazione delle attività di programmazione temporale, organizzazione, gestione logistica e operativa, monitoraggio e valutazione dell’impatto dei corsi di formazione, realizzati dal soggetto formatore, previsti dal progetto PFR di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 314/2015/E/com, e per il finanziamento delle attività svolte dal soggetto medesimo (soggetto organizzatore).
2. Le attività previste dal progetto PFR e le attività richieste al soggetto organizzatore sono descritte nell’Allegato A al presente avviso, di cui forma parte integrante e sostanziale.
3. La partecipazione ai corsi di formazione è aperta a tutte le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo che svolgono attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato, in base a un criterio che garantisca la parità sostanziale di accesso ai corsi da parte di tutte le associazioni interessate e tenendo conto della capienza complessiva dei corsi medesimi.
4. Le attività affidate al soggetto organizzatore in base al presente avviso dovranno essere realizzate nel periodo triennale (2017-2019) di validità del progetto PFR. Il periodo di durata del progetto sarà suddiviso in tre moduli attuativi annuali consecutivi corrispondenti rispettivamente agli anni 2017, 2018 e 2019.
5. La somma massima complessiva disponibile per il finanziamento delle attività affidate al soggetto organizzatore in base al presente avviso, è pari a 382.00,00 euro. Ai fini del finanziamento delle attività effettivamente svolte, tale somma è convenzionalmente ripartita in parti uguali su ciascuno dei tre moduli attuativi annuali di cui al precedente punto 4.
Articolo 3
Richiesta di ammissione
1. La richiesta di ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, comma 1, può essere presentata unicamente da Gruppi di associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo che svolgono attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, costituiti da un numero minimo di sei associazioni, tramite una associazione coordinatrice espressamente delegata dalle associazioni facenti parte del Gruppo.
2. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 5 e dovrà contenere i seguenti elementi:
- denominazione e recapiti del soggetto richiedente (associazione coordinatrice); nominativo e recapiti del rappresentante legale e del responsabile di progetto;
- indicazione delle associazioni facenti parte del Gruppo e copia della delega alla gestione del progetto conferita all’associazione richiedente da ciascuna di tali associazioni;
- progetto per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso, completo di tutti gli elementi indicati nell’articolo 4;
- indicazione riepilogativa delle attività previste, del numero complessivo dei destinatari della formazione e dei tempi di realizzazione;
- importo complessivo della spesa prevista e relativa ripartizione per moduli annuali;
- importo massimo del finanziamento complessivamente richiesto;
- autocertificazione, resa da tutte le associazioni facenti parte del Gruppo, attestante che per il progetto presentato ai sensi del presente avviso, non sono mai stati richiesti né ottenuti, né saranno percepiti in futuro, ulteriori contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, utilizzando il modulo di cui all’Allegato B;
3. Ciascuna autocertificazione e/o dichiarazione, ai fini della sua validità, dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del soggetto dichiarante
Articolo 4
Contenuti del progetto
- Il progetto per la realizzazione delle attività richieste al soggetto organizzatore deve contenere:
- una descrizione complessiva delle attività previste, resa mediante un piano indicativo triennale in cui siano definiti, in coerenza con le caratteristiche delle attività di progetto definite nell’Allegato A, un calendario preliminare dei corsi, recante l’indicazione della distribuzione geografica prevista per le sessioni in aula, il numero di partecipanti per ciascun corso e il criterio generale di ripartizione dei posti disponibili fra le associazioni interessate alla formazione, ai sensi dell’articolo 2.3 del presente avviso;
- una descrizione dettagliata delle attività previste per il primo modulo attuativo annuale, relativo all’anno 2017, resa mediante un piano operativo in cui siano definiti, in coerenza con le caratteristiche delle attività di progetto definite nell’Allegato A, il calendario preliminare dei corsi, articolato indicativamente per materia e per tipologia, la località prevista per le sessioni in aula e il numero di partecipanti per ciascun corso;
- un bilancio previsionale dettagliato, articolato per ciascuno dei moduli attuativi annuali, nel quale siano indicate e quantificate separatamente le spese previste per le diverse voci di spesa ammissibili ai sensi del successivo articolo 6;
- l’indicazione dell’importo del finanziamento richiesto alla CSEA, articolato per i diversi moduli attuativi annuali;
- l’indicazione degli strumenti per il monitoraggio presso i discenti dell’efficacia e della qualità della formazione;
- l’attestazione dell’impegno a far pervenire alla CSEA:
- entro il quindicesimo giorno successivo all’aggiudicazione, copia delle comunicazioni trasmesse a ciascuna delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo che svolge attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica, di gas e del servizio idrico integrato e non facenti parte del Gruppo, al fine di rendere disponibile la partecipazione ai corsi del personale da queste eventualmente designato;
- non oltre il quindicesimo giorno solare precedente la data di avvio di ciascun corso, l’elenco nominativo definitivo dei discenti, specificando per ciascuno di essi l’associazione di appartenenza e un recapito di posta elettronica;
- entro il 30 novembre 2017, una descrizione dettagliata delle attività previste per il secondo modulo attuativo annuale, relativo all’anno 2018, resa mediante un piano operativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera b);
- entro il 30 novembre 2018, una descrizione dettagliata delle attività previste per il terzo modulo attuativo annuale, relativo all’anno 2019, resa mediante un piano operativo conforme a quanto indicato al comma 1, lettera b).
Articolo 5
Modalità per la presentazione delle richieste
1. Le richieste di ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente e complete di tutti gli allegati, dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo “ eit@pec.csea.it” entro e non oltre il 28 aprile 2017. In oggetto dovrà essere indicato “Richiesta di ammissione al finanziamento per il progetto PFR”
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le domande potranno pervenire a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma, ovvero a brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente.
3. Tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata, per il cui rispetto farà fede la data di consegna della PEC, ovvero il timbro del protocollo della CSEA, o carenti di uno degli elementi specificati, non saranno ammesse.
Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività richieste al soggetto organizzatore, di cui all’Allegato A, indicate nel bilancio previsionale, ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento. Per tali spese si intendono, a titolo esaustivo:
- spese per l’affitto dell’aula e delle relative dotazioni funzionali all’attività didattica;
- spese per il viaggio, il vitto e l’eventuale pernottamento dei discenti e del personale con funzioni di tutor organizzativo presente nelle sessioni formative svolte in aula. In caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso chilometrico sarà nella misura di € 0,30/km; sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle eventuali spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale;
- spese per l’eventuale riproduzione e diffusione di materiale didattico in formato cartaceo o su supporto informatico (chiavette USB o simili);
- organizzazione, coordinamento e spese generali, nella misura massima del 10% del finanziamento richiesto.
2. Ogni spesa non esplicitamente indicata nel precedente comma 1 è esclusa dal finanziamento.
Articolo 7
Selezione dei progetti e ammissione al finanziamento
1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 5, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la CSEA procederà alla verifica della rispondenza delle richieste pervenute e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente avviso.
2. In caso di più richieste di finanziamento in concorrenza, la selezione avverrà considerando il progetto che aggrega il maggior numero di associazioni di consumatori.
3. In caso di parità, verrà preferito il progetto che presenta il migliore rapporto tra finanziamento richiesto e numero di discenti programmati, sulla base delle seguenti formule:
\[P=\left(\begin{array}{c}\frac{C_{medio}}{C_{offerta}}\end{array}\right)*\left(\begin{array}{c}\frac{N_{discenti}}{N_{discentimax}}\end{array}\right)\]
Con :
\[C_{medio}=\frac{\sum C_{offerta}}{N_{offerte}}\]
Cofferta: importo del finanziamento richiesto;
Ndiscenti: numero di discenti indicati nel Progetto;
Ndiscentimax: numero massimo di discenti previsto all’art. 3, comma 2, lettera b);
Nofferte: numero totale delle offerte pervenute.
4. L’ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all’importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla CSEA all’associazione coordinatrice mediante PEC ovvero, in mancanza di un indirizzo PEC, tramite raccomandata A/R inviata all’indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lettera a). Il soggetto ammesso comunica alla CSEA, entro 5 giorni lavorativi, l’eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto.
5. l soggetti interessati all’erogazione del finanziamento, devono essere preventivamente registrati nel portale “Anagrafica CSEA”. La mancata registrazione comporta per CSEA l’impossibilità di provvedere alle erogazioni spettanti.
6. Con le stesse modalità indicate al precedente comma 4, la CSEA comunica il definitivo rigetto delle richieste non ammesse al finanziamento e le relative motivazioni.
Articolo 8
Rendicontazione ed erogazione del finanziamento
1. La CSEA provvederà ad erogare in favore del soggetto organizzatore, a titolo di acconto iniziale, una quota pari al 50% del finanziamento richiesto per il primo modulo attuativo annuale, nei limiti di cui al precedente articolo 1, comma 5, entro il trentesimo giorno precedente l’avvio del primo corso.
2. Con cadenza trimestrale, calcolata a decorrere dal mese di avvio del primo corso, il soggetto organizzatore provvede alla rendicontazione periodica delle attività svolte, ai fini della relativa erogazione; a tale scopo predispone e trasmette alla CSEA esclusivamente su supporto digitale:
- una rendicontazione dettagliata ed esaustiva delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 6;
- copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all’articolo 6, debitamente ripartita secondo le categorie di spesa indicate al medesimo articolo 6;
- il resoconto delle attività svolte, di cui all’articolo 9;
- una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione responsabile del progetto, attestante che la documentazione presentata in relazione a ciascuno dei corsi rendicontati è esaustiva ai fini della rendicontazione.
3. Entro il terzo mese successivo al termine delle attività di progetto, il soggetto organizzatore provvede alla rendicontazione finale delle attività svolte, ai fini dell’erogazione del finanziamento a saldo, trasmettendo alla CSEA i medesimi elementi indicati al precedente comma 2.
4. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui al precedente comma 2, a seguito dell’approvazione da parte del Comitato di Gestione di ognuna delle rendicontazioni, la CSEA procederà alle relative erogazioni, relative alla sola quota di spese rendicontate e approvate, prevedendo a tal fine che a partire dalla penultima rendicontazione intermedia gli importi relativi alle spese rendicontate e approvate siano imputati a restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto, fino ad esaurimento della capienza dell’acconto medesimo.
5. Le erogazioni non potranno in ogni caso superare l’importo del finanziamento richiesto.
6. Nel caso si verifichi la mancata realizzazione totale o parziale delle attività di progetto oggetto di contributo, la CSEA richiederà ai soggetti attuatori la restituzione del contributo (totale o parziale) anticipato, comprensiva degli interessi legali.
Articolo 9
Resoconto delle attività svolte
1. Il soggetto organizzatore trasmette alla CSEA, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 8, comma 2, un resoconto dettagliato delle attività svolte, comprensivo di una valutazione dell’impatto prodotto rispetto ai risultati attesi.
2. Il resoconto di cui al comma 1 comprende:
- per ciascun corso effettivamente svolto, l’elenco nominativo dei discenti effettivamente presenti alle sessioni svolte in aula per l’intera durata della sessione, completo delle relative firme di presenza rilevate all’inizio e al termine della sessione, validato dal personale con funzioni di tutor organizzativo presente alle sessioni medesime;
- relativamente alle attività didattiche svolte mediante strumenti multimediali a distanza, copia della reportistica prodotta dalla piattaforma e-learning relativa al completamento da parte dei discenti delle attività didattiche previste;
- report relativo all’esito delle attività di esercitazione e di verifica dell’apprendimento svolte in aula o mediante strumenti multimediali a distanza;
- esito delle rilevazioni effettuate presso i discenti in merito al gradimento, all’efficacia e alla qualità percepita del corso.
Articolo 10
Verifica dei risultati
1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dal soggetto organizzatore in fase di erogazione dei finanziamenti, la CSEA e l’Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, anche in forma di ispezione, sia in relazione all’effettivo svolgimento delle attività richieste al soggetto organizzatore e delle attività connesse o strumentali, sia di acquisizione di fatture ed altra documentazione attestante l’effettiva erogazione di beni o prestazione di servizi corrispondenti alle spese rendicontate dal soggetto organizzatore;
2. La mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte ai requisiti di progetto, alla documentazione o alle informazioni fornite comporterà, tra l’altro, la revoca totale o parziale del finanziamento.