Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PQS/16

22 Febbraio 2022

Avviso recante le condizioni per il rinnovo e il finanziamento del Progetto per la Qualificazione degli sportelli territoriali delle associazioni di consumatori per l’anno 2016 (PQS/16)

Visti:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
• l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162 ;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
• l’art. 30-quater del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 166 che, novellando l’art. 11-bis, comma 1, secondo periodo del decreto legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015 n.80, estende le finalità del fondo per il finanziamento dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas anche al finanziamento dei consumatori “del servizio idrico integrato”;
• il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CSEA);
• la legge di stabilità 2016 art. 1,comma 670, recante la trasformazione di CSEA – Cassa conguaglio per il settore elettrico in CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali ( di seguito: CSEA)
• il DM 22 dicembre 2015, con cui il Ministro ha approvato le proposte formulate dall’Autorità con deliberazione599/2015/E/com;
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 599/2015/E/com, recante “Proposte al Ministro dello Sviluppo Economico per la realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato”;
• la Determinazione dell’Autorità N. 2/DCCA/2016 recante “Indirizzi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’attuazione di progetti a vantaggio dei consumatori ai sensi della deliberazione 2 luglio 2015, 314/2015/R/com e della deliberazione 11 dicembre 2015, 599/2015/E/com”

Considerato che:

• con la deliberazione 599/2015/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di approvare la proposta di rinnovo, in prosecuzione per l’anno 2016, del Progetto a vantaggio dei consumatori PQS già attuato nel 2015, opportunamente modificato e integrato, che assumerà la denominazione di PQS/16. In allegato A alla deliberazione è prevista per l’attuazione del progetto, una spesa massima complessiva pari a € 470.000 (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa, nella misura del 3% dei fondi ad essa trasferiti, corrispondente a 14.100,00 €);
• nell’allegato A alla deliberazione 599/2015/E/com, l’Autorità ha proposto che la prosecuzione del progetto rimarrà in carico al medesimo soggetto attuatore, fatte salve eventuali associazioni rinunciatarie, previa formale accettazione resa tramite l’associazione coordinatrice del progetto stesso;
• con decreto 22 dicembre 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, tra le altre, la proposta relativa al progetto PQS/16;
• con la Determinazione  N. 2/DCCA/2016 l’Autorità ha definito gli indirizzi alla CSEA per la predisposizione e l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione dei progetti a vantaggio dei consumatori tra cui il PQS/16, indicando che il contributo effettivo destinato al progetto di cui al presente avviso sarà pari a €455.900,00.

Articolo 1
Definizioni

• Associazioni nazionali dei consumatori: associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
• Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
• CSEA: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
• Progetto PQS/15: il progetto per la qualificazione degli sportelli territoriali delle associazioni di consumatori per l’anno 2015, di cui all’avviso pubblicato sul sito internet della CSEA (ex CCSE)

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente avviso recepisce i criteri e le condizioni per la prosecuzione nell’anno 2016 delle attività di qualificazione dei punti di contatto delle associazioni di consumatori di cui al progetto PQS/15, prevedendo una rimodulazione delle attività di progetto come indicato nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 599/2015/E/com (progetto PQS/16).

Articolo 3
Risorse

1. L’importo massimo erogabile per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso è pari a 455.900,00 euro.

Articolo 4
Soggetto attuatore del progetto

1. L’attuazione del progetto PQS/16 è confermata in capo al medesimo soggetto attuatore del progetto PQS/15, fatte salve eventuali associazioni rinunciatarie e ferma restando la possibilità di includere ulteriori associazioni in relazione all’incremento del numero degli sportelli, previa formale accettazione resa tramite l’associazione coordinatrice, comunicata alla CSEA secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Articolo 5
Attività di progetto

1. La realizzazione del progetto PQS/16 comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

a. attivazione di una rete di 26 sportelli territoriali qualificati, individuati in base ai criteri indicati all’art.6, nei quali operi personale dotato di adeguata formazione, in grado di fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai consumatori dei servizi elettrico, gas e idrico.
In materia di servizio elettrico e gas, gli sportelli dovranno fornire informazioni e assistenza affinché i consumatori possano:
– valutare correttamente le diverse offerte commerciali e cambiare fornitore;
– ottenere e rinnovare i bonus elettrico e gas, se ne hanno diritto;
– intraprendere le iniziative più efficaci per risolvere i problemi eventualmente insorti con il fornitore, anche mediante l’attivazione dello Sportello per il consumatore di energia o l’attivazione di procedure conciliative presso organismi ADR, in conformità ai rispettivi vincoli procedurali e utilizzando la relativa modulistica.
In materia di servizio idrico integrato, in seguito all’acquisizione da parte del personale dedicato di un’adeguata formazione mediante la partecipazione a corsi realizzati con il contributo di finanziamenti a valere sul Fondo sanzioni dell’Autorità, gli sportelli dovranno operare affinché i consumatori possano:
– comprendere la struttura tariffaria e gli importi fatturati per il servizio medesimo;
– intraprendere le iniziative più efficaci per risolvere i problemi eventualmente insorti con il gestore del servizio, anche mediante l’attivazione di procedure conciliative presso organismi ADR;
b. attivazione, sviluppo o manutenzione evolutiva di soluzioni informatiche per la condivisione di informazioni e documenti relativi all’attività svolta dagli sportelli qualificati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, e per la registrazione delle attività svolte, anche ai fini della rendicontazione.
Le soluzioni informatiche attivate nell’ambito del progetto dovranno consentire l’interconnessione tra gli sportelli qualificati, al fine di favorire forme di interazione e di condivisione di competenze, esperienze e risorse documentali; dovranno inoltre consentire la formazione di una base dati omogenea finalizzata al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività svolte, in particolare mediante la registrazione delle informazioni puntuali relative ai casi gestiti, all’assistenza fornita e ai relativi esiti intermedi e finali effettuata mediante i moduli già in uso.
c. pubblicizzazione e promozione del progetto e dei servizi resi ai consumatori dagli sportelli qualificati. Per detta attività dovrà essere destinata una quota non superiore al 5% dell’importo del finanziamento richiesto.

Articolo 6
Sportelli qualificati inclusi nel progetto

1. La rete di sportelli qualificati del progetto PQS/16, in numero pari a 26, dovrà includere almeno gli sportelli attivi già nell’ambito del progetto PQS/15 che nell’arco dei primi 10 mesi del 2015 abbiano registrato mediamente più di 2 contatti/settimana, e sportelli di nuova attivazione che risultino operare con livelli di qualità, efficacia e tracciabilità paragonabili a quelli offerti dagli sportelli territoriali qualificati ai sensi del medesimo progetto PQS/15.
2. In caso di rinuncia alla partecipazione del progetto PQS/16 di una o più associazioni già attive nel precedente progetto PQS/15, gli sportelli facenti capo alle associazioni rinunciatarie saranno sostituiti da altrettanti sportelli di nuova attivazione facenti capo ad altre associazioni, applicando a tale scopo i criteri di selezione di cui al precedente comma 1.
3. Non potrà essere attivato più di uno sportello nel territorio del medesimo comune, con l’eccezione del territorio delle città metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli, nelle quali è ammessa l’attivazione di un numero massimo di quattro sportelli;
4. L’individuazione dei 26 sportelli qualificati, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, è affidata al soggetto attuatore che dovrà produrre, in sede di accettazione di cui all’articolo 8., adeguata documentazione attestante la capacità operativa in termini di qualità, efficacia e tracciabilità del servizio fornito ai consumatori, da parte degli sportelli di nuova attivazione.

Articolo 7
Funzionamento degli sportelli qualificati

1. Le attività previste per gli sportelli dovranno essere svolte gratuitamente, sia nei confronti dei consumatori, anche se non iscritti ad alcuna associazione che si rivolgono direttamente agli sportelli qualificati inclusi nel progetto, sia nei confronti di qualunque sportello di una associazione di consumatori non incluso nel progetto che ne faccia richiesta al fine di fornire, a sua volta, informazioni e assistenza ai consumatori.
2. Gli sportelli dovranno assicurare un orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali e assicurare la presenza in tale orario di apertura al pubblico di almeno un addetto con adeguata formazione specifica.
3. Saranno ammessi elementi di flessibilità nelle modalità operative di funzionamento degli sportelli, quali ad esempio la previsione di sportelli congiunti o con copertura territoriale flessibile, che abbiano lo scopo di massimizzare l’impatto dei servizi offerti.
4. In tutte le forme di comunicazione o interazione con lo Sportello per il consumatore di energia o il Servizio conciliazione clienti energia, ogni sportello rispetterà le procedure vigenti nel 2016 e renderà riconoscibile la propria appartenenza alla rete di sportelli qualificati prevedendo, in particolare in tutte le forme di corrispondenza, l’utilizzo di apposite indicazioni scritte o grafiche al fine di consentire apposite verifiche in merito alla completezza della documentazione trasmessa.

Articolo 8
Modalità di accettazione da parte del soggetto attuatore

1. L’accettazione del progetto da parte del soggetto attuatore di cui al precedente articolo 4, dovrà essere formulata utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato1) e dovrà essere comunicata a cura dal legale rappresentante dell’associazione coordinatrice del progetto PQS/15 alla CSEA, nei tempi e nelle modalità indicate ai successivi comma 2 e 3. L’accettazione dovrà inoltre recare in allegato:

a. copia dell’atto di delega all’accettazione rilasciata da ciascuna delle associazioni di consumatori partecipanti al progetto, e indicazione delle eventuali associazioni rinunciatarie;
b. indicazione della data di decorrenza delle attività di cui all’articolo 10 comma 1;
c. indicazione della spesa complessivamente prevista per la realizzazione del progetto e dell’importo del finanziamento richiesto;
d. bilancio previsionale dettagliato, con indicazione separata degli importi massimi previsti per le diverse voci di spesa, da cui dovrà risultare destinata alle attività di pubblicizzazione e promozione una quota non superiore al 5% dell’importo del finanziamento richiesto, nonché per i costi indiretti relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali, una quota in misura non superiore al 10% dell’importo del finanziamento massimo richiesto.
e. autocertificazione, accompagnata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore, attestante che per il progetto presentato non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, anche in corso di attuazione del progetto.
f. descrizione delle caratteristiche e funzionalità delle soluzioni informatiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c.;
g. descrizione puntuale delle mansioni affidate al personale dedicato ad attività di coordinamento e supporto tecnico operativo, se previsto nel bilancio previsionale di cui alla precedente lettera d.;
h. piano delle attività di pubblicizzazione e promozione del progetto;
i. documentazione attestante la capacità operativa in termini di qualità, efficacia e tracciabilità del servizio fornito ai consumatori da parte degli sportelli di nuova attivazione di cui all’articolo 6 comma 4. Tale documentazione dovrà includere un resoconto delle attività di assistenza e informazione ai consumatori svolta nell’arco del 2015, basato su contenuti analoghi a quelli richiesti all’art. 12 dell’Avviso PQS/15 per la rendicontazione di dettaglio ai fini del progetto PQS/15 .

2. L’accettazione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 6 maggio 2016, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
3. L’accettazione potrà essere consegnata al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: “proventi@pec.ccse.cc” L’adesione al progetto pervenuta dopo la scadenza sopra riportata, per il cui rispetto farà fede il timbro del Protocollo della CSEA, non sarà ammessa.

Articolo 9
Spese ammissibili

1.Sono ammesse al rimborso le sole spese pertinenti e congrue alla realizzazione del progetto, indicate in sede di accettazione ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento da parte del soggetto responsabile per la loro realizzazione.
2. In particolare, saranno ammesse le spese relative a:

a.costi del personale qualificato appositamente dedicato all’attività di sportello e del personale eventualmente dedicato ad attività di coordinamento e supporto tecnico operativo ; i costi del personale comprendono sia il personale dipendente che quello non dipendente impegnato nelle attività del progetto. Tale voce di costo dovrà essere rendicontata attraverso un prospetto in cui indicare: la tipologia contrattuale (personale dipendente/non dipendente), il costo effettivo annuo lordo, il monte ore annuo di lavoro, il costo orario, il numero di ore impiegate nel progetto. Il personale coinvolto per il coordinamento amministrativo-finanziario e il personale di supporto amministrativo/segretariale, non sono compresi in questa voce di costo, ma devono essere ricondotti nelle “Spese generali indirette”.
b.costi relativi allo sviluppo e manutenzione evolutiva e attivazione di soluzioni informatiche di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c;
c.pubblicizzazione e promozione del progetto e dei servizi offerti dagli sportelli qualificati, non superiore al 5 % dell’importo del finanziamento massimo richiesto, come indicato in sede di accettazione;
d.costi relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali (c.d. “costi indiretti”), riconosciuti nella misura massima del 10% dell’importo del finanziamento massimo richiesto, come indicato in sede di accettazione.

3. Ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate nel presente articolo è esclusa dal contributo.

Articolo 10
Ammissione al contributo

1. L’ammissione al contributo è riservata alle attività sviluppate per la durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2016 o in alternativa dalla data di accettazione se indicato in tal senso dal soggetto attuatore in sede di accettazione.

Articolo 11
Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. A valle dell’accettazione del soggetto attuatore, la CSEA procederà ad erogare in favore del soggetto medesimo una quota pari al 40% del finanziamento richiesto, a titolo di acconto.
2. Entro 30 giorni dal termine di ogni quadrimestre di attività, il soggetto attuatore provvederà a rendicontare le attività svolte nell’ambito del progetto secondo le modalità indicate al successivo comma 6.
3. A valle della verifica della documentazione di rendicontazione relativa al primo quadrimestre di attività, qualora l’importo rendicontato e ammesso a contribuzione risulti superiore al 25% del finanziamento richiesto, la CSEA erogherà un secondo acconto in misura pari al 30% del finanziamento richiesto.
4. Entro il 30 gennaio 2017 o entro 13 mesi dalla data di accettazione da parte del soggetto attuatore, se indicato in tal senso in sede di accettazione, lo stesso dovrà rendicontare le attività svolte, ai fini dell’erogazione finale. In occasione di tale rendicontazione il medesimo soggetto può richiedere, in forma scritta e per giustificati motivi, una proroga del termine per la rendicontazione a saldo, che dovrà comunque pervenire alla CSEA entro e non oltre il 30 aprile 2017 o entro 16 mesi dalla data di accettazione da parte del soggetto attuatore.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, le erogazioni periodiche e a saldo saranno effettuate solo nella misura in cui gli importi complessivamente rendicontati e ammessi a contribuzione risultino superiori all’ammontare degli acconti complessivamente già erogati. In seguito alla verifica della rendicontazione a saldo, la CSEA procederà a recuperare le maggiori somme eventualmente corrisposte in acconto ed eccedenti rispetto alle somme rendicontate dal responsabile del progetto.
6. Ai fini delle erogazioni intermedie e/o finale del contributo, il soggetto attuatore predispone e trasmette alla CSEA, con riferimento a ciascuna delle attività realizzate ed esclusivamente in formato elettronico:

a.una rendicontazione dettagliata delle spese ammissibili al contributo ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 9;
b.copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all’articolo 9, debitamente ripartita secondo le categorie di spesa indicate al medesimo articolo 9;
c.il resoconto di cui all’articolo 12.

7. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate e fatte pervenire alla CSEA entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di scadenza delle rendicontazioni quadrimestrali previste, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
8. Fatta salva la richiesta di proroga, non saranno ammesse rendicontazioni pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 4.
9. La CSEA effettuerà le erogazioni entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma 6.
10. Laddove gli importi richiesti in sede di rendicontazione dovessero superare i limiti previsti dalla normativa in materia, la CSEA si riserva di richiedere alle Autorità competenti le relative certificazioni antimafia.
11. Nel caso si verifichi una mancata realizzazione totale o parziale delle attività di progetto oggetto di contributo, la CSEA richiederà ai soggetti attuatori la restituzione del contributo (totale o parziale) eventualmente anticipato, comprensiva degli interessi legali.

Articolo 12
Resoconto delle attività svolte

1.Entro 30 giorni dal termine di ogni quadrimestre di attività, il soggetto responsabile per la realizzazione del progetto trasmette alla CSEA, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 6:

a.una descrizione di sintesi delle attività complessivamente svolte e una valutazione dell’impatto prodotto rispetto ai risultati attesi;
b.una descrizione di dettaglio dell’attività svolta dagli sportelli qualificati, da cui risulti, sia in forma aggregata sia per singolo sportello:

i. il numero di casi gestiti, classificati per settore (elettrico/gas/idrico) e, relativamente ai settori elettrico e gas, per segmento di mercato (libero/tutelato), origine (consumatore/sportello di associazione non incluso nel progetto), impresa controparte, argomento, canale utilizzato per il primo contatto (telefonico, scritto, di persona);
ii. il numero di azioni intraprese, classificate in base alla tipologia di azione (informazione al consumatore / assistenza in sede di reclamo all’impresa / assistenza in sede di reclamo allo Sportello per il consumatore di energia o, per il servizio idrico, all’Autorità / assistenza-rappresentanza in sede di procedura conciliativa, distinguendo tra procedure paritetiche, procedure presso il Servizio conciliazione clienti energia, procedure presso altri organismi);
iii. l’esito delle azioni intraprese, indicando per ciascuna tipologia di azione il numero di esiti positivi (l’azione ha ottenuto un riscontro soddisfacente che ha comportato la chiusura del caso), il numero di esiti negativi (l’azione ha ottenuto un riscontro ritenuto non soddisfacente, che ha comportato l’avvio di una diversa tipologia di azione), il numero di esiti sospesi (l’azione è in attesa di riscontro) e il numero di esiti in valutazione (il riscontro già pervenuto è in attesa di valutazione);
iv. i tempi di gestione, indicando per ciascuna tipologia di azione la durata minima, media e massima espressa in giorni solari, sia al lordo sia al netto dei tempi di riscontro del soggetto destinatario dell’azione. Il tempo di gestione è computato dall’avvio dell’azione fino al suo esito (chiusura del caso/avvio di una ulteriore e diversa azione) o, in caso di esiti sospesi o in valutazione, fino alla data di rendicontazione.

La descrizione di dettaglio di cui alla lettera b) dovrà essere elaborata in forma di matrice dinamica, in modo da consentire ulteriori valutazioni ed analisi incrociate sulla base delle diverse articolazioni dei dati.

Articolo 13
Verifiche e controlli

1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei fondi, l’Autorità e la CSEA si riservano di svolgere attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di finanziamento.
2. Il soggetto attuatore trasmetterà con la massima tempestività all’Autorità e alla CSEA le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell’attività svolta. La mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte ai requisiti del progetto e alle informazioni fornite dal soggetto attuatore in sede di accettazione comporterà la revoca totale o parziale del finanziamento.
3. Per le attività di verifica oggetto di contribuzione, che potranno essere svolte con le metodologie più appropriate anche in loco, l’Autorità potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, dandone adeguata informazione a CSEA.

Approvazione Risultanze

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