Progetti a vantaggio dei consumatori
Pagina aggiornata il: 10 Giugno, 2024
L’articolo 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., prevede che l’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’ARERA ai soggetti regolati sia destinato ad un Fondo istituito presso l’allora Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e utilizzato per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nei settori regolati dall’ARERA. Tali progetti possono altresì beneficiare anche del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie (art. 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
I progetti a vantaggio dei consumatori da ammettere a finanziamento sono individuati dall’ARERA e proposti con propria deliberazione al Ministero. A seguito dell’approvazione da parte del Ministero, l’ARERA emana specifiche deliberazioni per l’attivazione dei progetti; tali deliberazioni contengono disposizioni operative per la CSEA ai fini dello svolgimento delle relative attività di gestione e per l’individuazione dei soggetti materialmente attuatori dei progetti stessi (come le associazioni dei consumatori), attraverso la pubblicazione di appositi Avvisi e Bandi ad evidenza pubblica.
Per la gestione economica dei finanziamenti, la CSEA procede al riconoscimento delle somme spettanti ai soggetti attuatori grazie ai versamenti effettuati dal Ministero, previa richiesta della CSEA.
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