CESSIONE DEL CREDITO
Condizioni e modalità di gestione degli atti di cessione del credito derivanti da erogazioni istituzionali in favore degli operatori dei settori di riferimento nell’ambito delle quali la CSEA si configura come debitore ceduto, nonché specifici adempimenti e controlli che vengono condotti ai sensi della disciplina giuridica e delle procedure interne applicabili
1. Condizioni
Sono ammesse cessioni di credito che abbiano ad oggetto importi relativi a meccanismi regolatori che non ne prevedano espressamente l’esclusione sulla base della normativa di settore e che rispettino le seguenti condizioni:
- l’atto di cessione del credito deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio;
- la cessione del credito deve avere ad oggetto crediti presenti e futuri, determinati o determinabili;
- l’atto di cessione del credito, unitamente ai suoi eventuali allegati, deve essere notificato mediante PEC esclusivamente all’indirizzo info@pec.csea.it, indicando nell’oggetto della comunicazione: “Cessione del credito da ___________ (impresa cedente) a _____________ (impresa cessionaria)”;
- iscrizione nell’Anagrafica Operatori CSEA: il cedente e il cessionario devono risultare iscritti nell’Anagrafica Operatori CSEA (https://anagrafica.csea.it/Anagrafica/webapp/login), al fine di consentire all’Ente, all’esito dei controlli di cui al paragrafo 2 che segue, di procedere al pagamento degli importi oggetto di cessione del credito.
2. Termini di pagamento
Il versamento degli importi oggetto di cessione potrà avvenire solo a seguito di approvazione da parte del Comitato di gestione della CSEA delle erogazioni interessate dalle cessioni di credito e nei limiti delle somme dallo stesso effettivamente deliberate.
Gli importi ceduti la cui scadenza regolatoria è fissata entro la fine del mese m verranno erogati entro la fine del mese m solo se oggetto di cessioni di credito notificate entro il 10° giorno del mese m.
Gli importi oggetto di cessioni di credito notificate successivamente al 10° giorno del mese m verranno erogati entro la fine del mese m+1.
Si precisa altresì che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva al provvedimento che autorizza l’erogazione della CSEA al cedente, e prima che l’erogazione sia avvenuta, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA medesima.
3. Controlli sugli atti di cessione e sui crediti ceduti
In relazione alle cessioni notificate, saranno effettuate verifiche sulla legittimità dell’atto e sul credito ceduto.
Nello specifico, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia, di cui all’art. 1260 e seguenti del Codice civile, nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA” e delle procedure interne dell’Ente, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili, e in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, all’esito dei suddetti controlli, la CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, in generale, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni che potrebbe far valere nei confronti del cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile nonché dalle altre disposizioni applicabili al caso di specie.
Si precisa che ogni eventuale comunicazione trasmessa dalla CSEA in ordine agli atti di cessione alla stessa notificati, non costituisce in alcun modo accettazione della cessione.
4. Retrocessione
La cessione del credito ha validità fino alla presa d’atto da parte della CSEA dell’eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione del credito al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.
Gli importi oggetto di retrocessione la cui scadenza regolatoria è fissata entro la fine del mese m verranno erogati al titolare originario del credito entro la fine del mese m solo se oggetto di retrocessioni notificate a CSEA entro il 10° giorno del mese m.
Gli importi oggetto di retrocessioni notificate a CSEA successivamente al 10° giorno del mese m verranno erogati al titolare originario del credito entro la fine del mese m+1.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti