Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.17/2014/ELT

25 Luglio 2014

Effetti delle modifiche derivanti da operazioni societarie sul riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia di cui al DM 5 aprile 2013

A seguito delle richieste di rettifica dovute ad operazioni societarie (avvenute in data successiva alla chiusura del Portale energivori nell'anno 2013), si precisa quanto segue.

  1. BENEFICIO IN ANTICIPAZIONE E A CONGUAGLIO EROGATO DA CCSE

L'avente causa (nuovo soggetto risultante dall'operazione societaria, di seguito: NS) al fine di ottenere il beneficio in anticipazione e a conguaglio spettante al dante causa (soggetto iscritto nell'Elenco 2012, di seguito: VS), dovrà seguire le seguenti istruzioni.

Attraverso l'account del VS, il legale rappresentante del NS, rettifica (seguendo le indicazioni riportate nel Manuale utente) la dichiarazione del VS aggiungendo alla ragione sociale di quest’ultimo la dicitura “società conferita/fusa/incorporata etc. in NS srl (P.I. ___________ ) dal ______”. Il campo P.IVA in dichiarazione resta quello del VS, poiché attivo nell'anno 2012, così come restano identici i consumi relativi alla società incorporata/fusa etc.. Gli altri dati da inserire (referente, pec, IBAN etc.) devono essere riferiti al NS.

La suddescritta modifica della ragione sociale sul Portale energivori è indispensabile ai fini dell’accettazione della fideiussione (intestata al NS, riportando, altresì, i dati del beneficiario originario) di cui alla circolare CCSE 9/2014 e del conseguente svincolo delle somme in anticipazione.

Alla riapertura del Portale (1° settembre 2014 – 31 ottobre 2014), il NS effettuerà la dichiarazione relativa ai consumi dell'anno 2013 (fino alla data dell'operazione societaria) riferita ai dati del VS, mantenendo inalterata la P.IVA di quest'ultimo e aggiungendo nel campo ragione sociale la dicitura di cui sopra.

Il diritto all'anticipazione e all'eventuale conguaglio deriva, infatti, dalla regolazione delle partite economiche come risultanti dall'atto notorio (che dovrà essere messo a disposizione della CCSE insieme alla visura camerale aggiornata, soprattutto laddove ancora non disponibili presso il Registro delle Imprese).

La rettifica, con indicazione del NS avente diritto al beneficio, assume la forma e gli effetti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000.

La CCSE si riserva di effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni presentate.

  1. ESENZIONE DALLA COMPONENTE AE E ULTERIORI AGEVOLAZIONI

In relazione all’esenzione dalla componente AE ed alle ulteriori agevolazioni relative alle aliquote applicate, si comunica che le stesse, riferendosi all'anno 2014, non potranno essere riconosciute al NS, poiché quest'ultimo, con l'operazione societaria, non ha acquisito lo stato di energivoro, ma riceve l'anticipazione e/o il conguaglio solo n.q. di NS dell'iscritto rispettivamente all'Elenco 2012 ed all’Elenco 2013.

Fin quando il NS non dichiarerà in proprio i dati relativi al periodo successivo all’operazione societaria, l’Elenco pubblicato dalla CCSE riporterà la ragione sociale originaria con notizia dell’operazione societaria intervenuta e la P.IVA del VS.

Eventuali conguagli relativi all’applicazione della componente AE saranno effettuati ai sensi dell’art. 4.6 della deliberazione AEEGSI 467/2013/R/EEL.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare la CCSE tramite l’indirizzo energivori@pec.ccse.cc.

Il Direttore generale

  Alfredo Macchiati

Previous:
Circolare N.12/2014/ELT
Next:
Circolare N.18/2014/ELT
Close Search Window
Skip to content