Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.1/2017/ELT/GAS/IDR

13 Gennaio 2017

Modalita’ operative per l’attuazione delle misure previste dalla deliberazione 810/2016/r/com del 28 dicembre 2016, in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi

Con le deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità o AEEGSI) ha adottato provvedimenti d’urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, prevedendo la sospensione, a partire rispettivamente dalle date del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), per le utenze site nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti. La durata del periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com è pari a 6 mesi.

Tale sospensione è stata successivamente prorogata di ulteriori 6 mesi con DL del 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino, agli enti competenti,  l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/200.

La recente deliberazione 810/2016/R/com, dispone che, nei casi di comprovata criticità finanziaria (come definita nel seguito), i gestori del SII nonché gli esercenti l’attività di vendita possano chiedere alla Cassa l’anticipazione degli importi per i quali è stata attivata la sospensione dei pagamenti. Tale anticipazione deve essere calcolata utilizzando le espressioni indicate agli articoli 5.3 e 7.3 della medesima deliberazione. Gli importi riferiti alle anticipazioni sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5.2 e 7.2 della deliberazione 810/2016/R/com, la criticità finanziaria sussiste laddove l’importo complessivo delle fatture emesse nei confronti dei clienti beneficiari della sospensione nel periodo compreso dal 1 gennaio 2016 alla data di decorrenza della medesima sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti serviti nel medesimo periodo.

L’Autorità disciplinerà, con successivo provvedimento, le modalità di restituzione di dette somme, per le quali risulta già stabilito l’addebito degli interessi in misura pari al tasso di interesse ottenuto dalla Cassa sulle giacenze in gestione da parte del proprio Istituto Cassiere.

Dal punto di vista operativo, per poter accedere alle misure finanziarie (art. 12 della del. 810/2016/R/com), i gestori del SII nonché gli esercenti l’attività di vendita interessati devono inviare la seguente documentazione atta a dimostrare di trovarsi nel predetto stato di “criticità finanziaria”:

I.               Richiesta di anticipazione alla Cassa, dichiarando di essere in possesso della condizione attestante la “criticità finanziaria” come definita agli articoli 5.2 e 7.2 della deliberazione 810/2016/R/com e dichiarando, nella medesima autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/00, la veridicità dei dati che seguono (contenuti nei modelli allegati):

I.1      l’importo delle fatture complessivamente emesse dal gestore del SII o dall’esercente l’attività di vendita nel periodo 1 gennaio 2016  alla data del 26/10/2016 (FATTTOT1/1-26/10) e l’importo delle fatture emesse dal gestore del SII o dall’esercente l’attività di vendita, nel medesimo periodo, verso gli utenti o i clienti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 618/2016/R/com (FATTTER1/1-26/10);

I.2      l’importo delle fatture complessivamente emesse dal gestore del SII o dall’esercente l’attività di vendita nel periodo 1 gennaio 2016  alla data del 24/08/2016 (FATTTOT1/1-24/08) e l’importo delle fatture emesse dal gestore del SII o dall’esercente l’attività di vendita, nel medesimo periodo, verso gli utenti o i clienti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 474/2016/R/com (FATTTER1/1-24/08).

II.             Contestualmente alle richieste di cui al punto I., i gestori del SII nonché gli esercenti la vendita devono comunicare le seguenti informazioni atte a quantificare l’importo delle anticipazioni spettanti:

II.1  L’importo complessivo delle fatture emesse o da emettere a fronte del servizio fornito con l’indicazione del Comune di appartenenza, secondo la frequenza di fatturazione ordinaria, nei periodi: 24/08/2016-31/12/2016 e 26/10/2016-31/12/2016 o emesse precedentemente e non scadute alla data del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre rispettivamente. Tale valore è relativo agli utenti o ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com (FATTtTER), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte dei clienti finali;

II.2  L’elenco delle utenze interessate dalla sospensione dei pagamenti con indicazione del Comune di appartenenza, con riferimento al SII;

II.3 L’elenco dei punti di prelievo e di riconsegna e dei clienti finali interessati con indicazione del Comune di appartenenza, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.

II.4  Per i clienti finali, ovvero gli utenti del SII, di cui all’art. 2, comma 1, lettere d) e e)  della deliberazione 810/2016/R/com, gli esercenti l’attività di vendita ovvero i gestori del SII devono altresì inviare una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, accompagnata dal documento d’identità in corso di validità del firmatario, che attesti di essere in possesso della documentazione atta a comprovare il diritto a beneficiare delle anticipazioni da parte di CSEA. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile a richiesta della Cassa.

Per le informazioni di cui ai punti I.1, I.2  e II.1 occorre compilare, per ciascun settore, i moduli allegati Modello del. 810 2016-R-COM_GAS, Modello del. 810 2016-R-COM_EE, Modello del. 810 2016-R-COM_ IDR.

Per le informazioni di cui ai punti II.2 e II.3 occorre compilare, per ciascun settore, i moduli allegati Utenze Gas”, “Utenze_EE”, “Utenze_ IDR”

Per gli invii successivi al primo, nel periodo di validità della sospensione dei pagamenti, gli esercenti la vendita ovvero i gestori del SII che hanno presentato la richiesta di cui ai precedenti punti I. e II., dovranno far pervenire alla Cassa con cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo ad ogni mese di riferimento “t”, a partire dal mese di febbraio 2017, la seguente documentazione:

III.             L’importo complessivo delle fatture emesse o da emettere a fronte del servizio fornito, secondo la frequenza di fatturazione ordinaria, dall’esercente l’attività di vendita ovvero dal gestore del SII nel periodo “t”, relativamente agli utenti o ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. delle deliberazioni 474/2016/R/com e 618/2016/R/com (FATTtTER), compilando gli appositi campi dei modelli allegati (“Modello del. 810 2016-R-COM_GAS”, “Modello del. 810 2016-R-COM_EE”, “Modello del. 810 2016-R-COM_ IDR”), al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti o dei clienti finali e di eventuali rettifiche e conguagli relativi a mesi precedenti. In tale sede dovranno essere altresì indicati gli eventuali pagamenti nel frattempo effettuati da parte degli utenti o dei clienti finali, relativi a fatture sospese e dichiarate in precedenti sessioni.

IV.           L’elenco delle utenze, dei punti di prelievo e dei punti di riconsegna interessati dalla sospensione dei pagamenti nel periodo “t”, di cui al precedente punto III. con il con indicazione del Comune di appartenenza, secondo i prospetti allegati “Utenze Gas”, “Utenze_EE”, “Utenze_ IDR”.

Le richieste di anticipo e la documentazione di cui ai punti I. e II., devono essere inviate tramite PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata della Cassa:

–          Per i settori dell’energia elettrica e del gas: perequazioni@pec.csea.it

–          Per il settore idrico:  acqua@pec.csea.it

entro e non oltre la data del 31 gennaio 2017.

La Cassa erogherà quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste, ovviamente una volta accertata la completezza della documentazione fornita.

Al fine di agevolare l’erogazione dei benefici suindicati, unitamente alla richiesta di anticipo ad alla documentazione riepilogativa, dovrà essere comunicato il codice IBAN del conto corrente sul quale effettuare il pagamento. Si fa presente, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’importo richiesto sia superiore ad € 150.000,00, la Cassa dovrà verificare la regolarità con riferimento alla normativa antimafia. A tal fine, si sottolinea di prendere visione ed ottemperare a quanto previsto dalla Circolare N.32/2016/ELT/GAS/IDR pubblicata sul sito di CSEA il 21/12/2016, fermo restando che, per l’invio della documentazione antimafia, sarà necessario attendere specifica richiesta della CSEA tramite pec.

Si ricorda che ciascuna autocertificazione trasmessa dovrà essere accompagnata dal documento d’identità in corso di validità del firmatario.

In sede di verifiche e controlli, secondo quanto previsto dall’art. 14 della deliberazione 810/2016/R/com, la Cassa si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.

 Il Direttore Generale

Andrea Ripa di Meana

Circolare n.1-2017-elt-gas-idr Modello del. 810 2016 R COM_EE

Circolare n.1-2017-elt-gas-idr Modello del. 810 2016 R COM_GAS

Circolare n.1-2017-elt-gas-idr Modello del. 810 2016 R COM_IDR

Circolare n.1-2017-elt-gas-idr Utenze_EE

Circolare n.1-2017-elt-gas-idr Utenze_GAS

Circolare n.1-2017-elt-gas-idr Utenze_IDR

Previous:
Circolare N.32/2016/ELT/GAS/IDR
Next:
Circolare N.2/2017/ELT
Close Search Window
Skip to content