Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.12/2017/ELT

4 Maggio 2017

Modalità di riconoscimento dei premi per l’adeguamento degli impianti di generazione distribuita ai sensi della delibera AEEGSI 421/2014/R/EEL

Aspetti normativi

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito l’Autorità) con la deliberazione in oggetto e successive modificazioni ha approvato le modifiche apportate da Terna all'allegato A72 al Codice di rete ed ha stabilito che gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW, connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali sia stata fatta richiesta di connessione antecedente il 1° gennaio 2013, debbano dotarsi di sistemi atti a consentire il teledistacco da remoto da parte delle imprese distributrici di riferimento, al fine di garantire la  sicurezza del sistema elettrico nazionale in condizioni di emergenza.

Tali adeguamenti devono essere effettuati dai produttori entro il termine del 31 gennaio 2016, ovvero entro la data di entrata in esercizio qualora successiva, secondo le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’allegato M della Norma CEI 0-16-Edizione III.

Nel caso di imprese distributrici che dispongano solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, in base all’art. 2.10, il predetto termine è stabilito al 31 marzo 2016.

Al fine di promuovere l’installazione dei sistemi di teledistacco, la deliberazione prevede il riconoscimento di un premio in favore dei produttori che abbiano adeguato i propri impianti entro il 31 agosto 2015. Il premio viene erogato dall’impresa distributrice di riferimento.

Ai sensi dell’art. 2.6 della deliberazione 421/2014/R/EEL, i produttori che abbiano inviato al distributore, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione, nonché la dichiarazione di adeguatezza, se non precedentemente inviata nel caso di impianti che prima dell’intervento erano tenuti alla corresponsione del CTS, hanno avuto diritto all’erogazione di un premio pari a:

·        € 800 per ciascun impianto con tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

·        € 650 per ciascun impianto con due sistemi di protezione di interfaccia;

·        € 500 per ciascun impianto con un sistema di protezione di interfaccia.

Ai sensi dell’art. 2.7 della stessa deliberazione, i produttori hanno diritto ai premi suesposti in misura del 50%, qualora la comunicazione e la dichiarazione citate siano state inviate tra il 1° luglio e il 31 agosto 2015.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Le imprese distributrici hanno titolo a rivalersi dei premi erogati in tal senso, a valere dal Fondo Utenti MT, di cui all’articolo 35 del TIQE, gestito dalla CSEA.

Pertanto, al fine di ottenere l’erogazione di quanto spettante da parte della CSEA, le imprese distributrici devono dare evidenza alla stessa dell’avvenuto versamento dei predetti premi e dell’avvenuta comunicazione a Terna attraverso la compilazione e l’invio del prospetto dimostrativo in allegato, così come previsto dall’art. 2.9 della deliberazione citata.

Il prospetto dimostrativo, timbrato e firmato dal legale rappresentante, unitamente al documento d’identità, dovrà essere inviato all’indirizzo PEC: eit@pec.csea.it e, per conoscenza, agli indirizzi di posta elettronica cristina.alleva@csea.it e antonella.rocchi@csea.it

                                                                                                             Il Direttore generale

                                                                                                            Andrea Ripa di Meana

Circolare n.12-2017-elt-prospetto

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