Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.14/2016/ELT

26 Aprile 2016

Adempimenti a carico dei soggetti “autoproduttori” di cui al D.lgs. 79/99 ai fini dell’applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03

Inquadramento normativo

L’art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 prevedeva che l’ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare fosse definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo.

Tale norma fu recepita dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: l’Autorità) con la deliberazione n. 231/04, che istituì la componente tariffaria MCT a carico di tutti i clienti finali, e dispose che l’aliquota stabilita dalla citata legge fosse applicata anche all’energia autoprodotta ed autoconsumata dai soggetti classificati “autoproduttori” in base all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, con riscossione diretta a cura della Cassa per i servizi energetici ed ambientali – CSEA (ex Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE).

A decorrere dall’anno 2004, quindi, i soggetti “autoproduttori” erano obbligati a versare gli importi derivanti dall’applicazione della predetta aliquota all’energia autoconsumata, su base annuale entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello considerato, secondo le modalità fissate dalla Cassa.

Negli anni successivi il tema della generazione distribuita è stato oggetto di un generale riassetto normativo (d.lgs 115/08, d.lgs 56/10, lg. 116/2014), che ha operato una diversa classificazione degli impianti di generazione distribuita, categoria genericamente denominata “Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – SSPC”.

L’Autorità ha recepito le disposizioni normative ora citate con varie deliberazioni e, di recente, ha completato il quadro regolatorio relativo a tutte le possibili configurazioni di impianto in materia di generazione distribuita, stabilendo che le configurazioni ammissibili sono quelle previste nel TISSPC – Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, di cui alla delibera dell’Autorità 578/2013/R/EEL, come successivamente aggiornata.

Alla luce di quanto esposto, considerata l’evoluzione normativa che può generare elementi di incertezza sull’obbligo di versamento alla Cassa dell’onere di cui in oggetto, si è ritenuto utile riepilogare per tutto l’arco temporale di applicazione dell’onere (2004-2016), i soggetti obbligati a tale adempimento secondo le diverse classificazioni di impianto individuate dall’Autorità con il citato TISSPC.

Nell’allegato prospetto, quindi, in corrispondenza di ciascuna configurazione d’impianto di cui al TISSPC e delle disposizioni normative di riferimento, è indicato il periodo di vigenza dell’obbligo.

I destinatari della presente circolare, quindi, in relazione alla categoria di appartenenza del proprio impianto dovranno verificare la propria posizione in ordine al versamento di quanto dovuto alla Cassa dopodiché, entro il 6 maggio 2016, procedere all’eventuale regolarizzazione dei versamenti dovuti per ciascun periodo, onde evitare le penalizzazioni che sono stabilite per i casi di inadempienza.

Qualora l’azienda ritenesse di aver versato importi non dovuti a titolo di aliquota 368/03, può inviare i calcoli dimostrativi tramite file excel all’indirizzo di posta elettronica – cristina.alleva@csea.it – entro la medesima tempistica sopra indicata. La Cassa valuterà la segnalazione e, se necessario, procederà ad effettuare le eventuali regolazioni economiche di conguaglio.

Si ricorda che nei confronti delle varie configurazioni di impianto di cui al TISSPC (tra i quali gli ex “autoproduttori”), è posto anche l’obbligo di versamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni dell’Autorità in argomento, diversificate in ragione delle caratteristiche dell’impianto, e secondo le istruzioni di Cassa già rese disponibili sul proprio sito internet (www.csea.it – circolare n. 10/2016/ELT) oppure che verranno esplicitate successivamente. Il prospetto in allegato, comunque, pone in evidenza le configurazioni d’impianto ed i periodi per i quali l’onere di cui in oggetto non è dovuto , oppure è/sarà regolato contestualmente all’applicazione degli oneri generali di sistema. 

Modalità operative per gli adempimenti verso la Cassa

Per consentire il versamento degli ammontari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, all'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori obbligati, è disponibile sul data entry della Cassa una procedura web-based.

Tale procedura si articola in tre macro fasi:

a) registrazione;

b) dichiarazione;

c) versamento.

  1. Registrazione

La registrazione nell’anagrafica operatori è elemento indispensabile per l’accesso ai servizi online di Cassa.

La registrazione avviene attraverso la sezione dedicata “Anagrafica operatori CSEA” disponibile al link .

Per tutti i dettagli relativi alla registrazione è disponibile nella pagina d’accesso il “Manuale Anagrafica Operatori CSEA” .

  1. Dichiarazione

Completata la fase di registrazione, le dichiarazioni da rendere a Cassa dovranno essere prodotte tramite DataEntry, disponibile al link .

Per tutti i dettagli relativi alla presentazione della dichiarazione è disponibile nella pagina d’accesso il “Manuale Autoproduttori” .

  1. Versamento

Completata la fase di presentazione della dichiarazione, il sistema calcolerà automaticamente l’eventuale importo da versare alla Cassa e genererà il bollettino MAV che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato per l’operazione di versamento.

Il bollettino MAV è reso disponibile in una sezione dedicata del DataEntry.

Per tutti i dettagli relativi al versamento si rimanda al “Manuale Autoproduttori” .

Tutte le dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La Cassa, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ed in base alle facoltà ispettive ad essa attribuite,  effettuerà gli accertamenti ed i controlli che riterrà opportuni per verificare la correttezza di quanto dichiarato e versato.

Ulteriori specifiche

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, come stabilito dal Decreto-Legge 91/14 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra cui la componente MCT, sono applicate al consumo di energia elettrica dei clienti finali o in funzione di parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

Per i soggetti tenuti a regolarizzare direttamente con la Cassa gli oneri generali di sistema dovuti sull’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (ad es. SEU connessi in alta tensione), la Cassa pubblicherà un’ulteriore circolare contenente le modalità operative in base alle quali versare gli ammontari derivanti dalla norma richiamata e recepita da AEEGSI con le deliberazioni 578/2013/R/EEL (TISSPC) e 609/2014/R/EEL (tra cui la componente MCT).

                                                                                                            Il Direttore generale

                                                                                                          Andrea Ripa di Meana

Circolare N.14-2016-elt – Allegato

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