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1. i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2014 al 2016, calcolato come previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida EAAG (2014-2020). Le imprese costituite nell’anno 2017, nel periodo di apertura del portale sopra citato, presenteranno esclusivamente i dati VAL 2017.
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Ai fini operativi, sarà necessario compilare i campi dell’apposita tabella riportata in dichiarazione, seguendo la legenda ivi contenuta. A conclusione, il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna annualità (dal 2014 al 2016) in cui la P.IVA dell’impresa dichiarante esisteva.
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2. Codice fiscale dell’impresa ai fini dell’inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (di seguito: RNA).
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3. Dimensione dell’impresa ai sensi del DM del 18 aprile 2005 ai fini dell’inserimento nel RNA.
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4. Dichiarazione nella quale l’impresa attesta di non versare nelle condizioni di “impresa in difficoltà”, come definite al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01.
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a) I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che redigono il bilancio su periodi diversi dal 1 gennaio-31 dicembre dovendo presentare dati di bilancio riclassificati ai sensi dell’art. 4.7 dell’Allegato A alla delibera 921/2017, devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che la procedura di riclassificazione effettuata sia stata certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
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b) I rappresentanti legali o negoziali (per quest’ultimi dovrà essere allegata la procura) delle imprese che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare, sotto forma di autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL siano stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- Dal 15 maggio 2018 al 14 giugno 2018 per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017;
- Dal 1° giugno 2018 al 1° luglio 2018, per le imprese costituite nel 2017.
- Dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.
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