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Circolare N.15/2017/ELT

12 Giugno 2017

Disposizioni normative di cui alla L. 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”): ulteriori indicazioni operative agli autoproduttori di cui all’art. 2, comma 2 del D.lgs. 79/99 – integrazione alla circolare CSEA n.7/2017

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”) e della L. 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione, tenuto conto della delibera attuativa dell’AEEGSI 276/2017/R/eel, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni operative, ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente circolare CSEA n. 7/2017, in relazione alle seguenti casistiche:

a)      soggetti autoproduttori di cui al D.lgs. 79/99, riguardo l’imposizione dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 all’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito.

b)     esercenti le attività di distribuzione, riguardo l’imposizione di corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema applicati sull’energia elettrica autoconsumata dai titolari di sistemi qualificati SEU/SEESEU.

a)      Imposizione dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03

In merito all’evoluzione normativa in materia di applicazione dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03,  anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni con legge n. 19/2017, si rinvia alla circolare CSEA n. 14/2016 (allegata alla presente).

Come noto, con circolare n. 7/2017, la CSEA ha fornito le prime indicazioni operative in materia, da intendersi integrate da quanto di seguito riportato.

Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. 244/2016 e della legge di conversione n. 19/2017, il quadro regolatorio relativo ai criteri di applicazione dell’aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 ha subito sostanziali modifiche, come riportato nella delibera attuativa AEEGSI 276/2017/R/eel.

Tali modificazioni riguardano, principalmente le configurazioni di sistema assunte in materia di generazione distribuita nel TISSPC – Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, di cui alla delibera dell’Autorità 578/2013/R/EEL e s.m.i. .

Al fine di fornire un quadro completo di tali modifiche, è stato aggiornato lo schema grafico delle modalità di applicazione dell’aliquota allegato alla circolare CSEA n.14/2016, che individua i soggetti obbligati all’adempimento, in base alle diverse configurazioni impiantistiche ammesse dal TISSPC, nonché i periodi di applicazione.

Si evidenzia, in ogni caso, che, per tutte le configurazioni impiantistiche, l’applicazione dell’aliquota cessa al 31 dicembre 2016.

I termini di versamento dei relativi importi per l’anno 2016, erano stati sospesi dalla CSEA (vedasi la circolare n. 7/2017) al fine di recepire le modifiche normative e consentire la corretta individuazione delle categorie soggette all’adempimento.

I soggetti obbligati, alla luce del nuovo quadro normativo, dovranno procedere all’eventuale regolarizzazione dei versamenti dovuti per ciascun periodo d’obbligo entro il 31 luglio 2017, onde evitare le penalizzazioni che sono stabilite per i casi di ritardato pagamento  Al fine della dichiarazione e del versamento, si rinvia alle istruzioni di cui all’allegato A alla presente.

Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto al punto 6 della delibera AEEGSI 276/2017/R/eel, nei casi di importi rilevanti potranno essere concesse modalità di pagamento rateali di quanto dovuto alla CSEA. La richiesta di rateizzazione dovrà essere avanzata entro la medesima scadenza del 31 luglio 2017, al fine di consentire all’Ente le opportune valutazioni.

Qualora anche in esito al mutato quadro normativo di riferimento, si ritenesse di aver versato a favore di CSEA importi non dovuti, potrà essere inviata apposita istanza di rimborso a CSEA, all’indirizzo di posta elettronica cristina.alleva@csea.it, corredata dei calcoli dimostrativi mediante file in formato MS-excel, entro la stessa scadenza sopra indicata. La CSEA valuterà la segnalazione e, se necessario, procederà ad effettuare le eventuali regolazioni di conguaglio.

b)     Esercenti le attività di distribuzione – oneri di sistema riscossi secondo le disposizioni di cui alla delibera AEEGSI 609/2014/R/eel a valere sull’energia elettrica autoconsumata dai titolari di sistemi qualificati SEU/SEESEU

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), sono stati abrogati i commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell’art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e cessano altresì gli eventuali ulteriori effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati.

L’abrogazione delle disposizioni indicate comporta, in generale, la cessazione dell’applicazione delle componenti tariffarie applicate all’energia elettrica consumata, ma non prelevata dalla rete pubblica, anche in relazione a periodi antecedenti il 1° gennaio 2017.

Con la precedente circolare n. 7/2017 di CSEA, era stata data disposizione agli esercenti l’attività di distribuzione di sospendere sin da subito la fatturazione della citata maggiorazione della componente tariffaria A3 in capo ai titolari dei sistemi SEU/SEESEU, evidenziando che il “Modello SSPC” di dichiarazione alla CSEA sarebbe stato ancora disponibile nella modulistica CSEA dei bimestri 1° e 2° del 2017, esclusivamente al fine di consentire la dichiarazione ed il versamento di quanto eventualmente già fatturato ai titolari dei sistemi SEU/SEESEU per le competenze dei mesi di gennaio÷marzo 2017.

Conseguentemente, tenuto anche conto di quanto indicato al punto 6 della deliberazione 276/2017/R/eel, in relazione agli oneri di sistema già fatturati agli utenti finali titolari di sistemi SEU o SEESEU, sarà necessario procedere come di seguito esposto:

·         oneri di sistema relativi a competenze fino 31/12/2016: le somme eventualmente già fatturate devono essere comunque versate e rendicontate alla CSEA, secondo le consuete modalità. Con successivo provvedimento dell’AEEGSI verranno date disposizioni specifiche in relazione alle modalità di gestione di dette partite, di cui verrà data comunicazione mediante successiva circolare informativa.

·         oneri di sistema relativi a competenze successive al 31/12/2016: tenuto conto della cessazione dell’imposizione degli oneri in questione disposta per effetto delle norme abrogate e sopra richiamate, sarà necessario procedere alla restituzione delle stesse ai soggetti obbligati, con conseguente necessità di operare le rettifiche di fatturazione del caso.

 Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

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