Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 16/2019/ELT

31 Maggio 2019

Inquadramento normativo e finalità

Con l’art. 1 della Deliberazione 50/2018/R/EEL (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) definisce il meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici.

Nello specifico, il meccanismo è finalizzato al riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili unicamente connessi agli oneri generali di sistema relativi a competenze a partire dal 1 gennaio 2016 che le imprese distributrici versano regolarmente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  (CSEA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE).

Si specifica che, ai sensi dell’art. 1.2 della Deliberazione sopra citata, annualmente,  ciascuna impresa distributrice adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema ai sensi dell’Articolo 41 del TIT:

  1. partecipa al meccanismo  in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla Deliberazione ARERA 268/2015/R/EEL da almeno 6 (sei) mesi;
  2. ha diritto a ricevere dalla CSEA l’ammontare di reintegrazione OIDAMM

La partecipazione al meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.3 della Deliberazione, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA  definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascuna impresa distributrice.

Dal 1° giugno 2019 al 31 luglio 2019, ciascuna impresa distributrice che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico” (vedi “Manuale Utente Meccanismo mancato incasso oneri generali”), dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Modelli”;
  2. effettuare il download del modulo “Istanza partecipazione Meccanismo mancato incasso oneri generali” predisposto dalla CSEA;  
  3. compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
  4. effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa distributrice;
  5. effettuare l’upload della copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.

Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 2.4 della Deliberazione l’impresa distributrice qualora non richieda nelle successive annualità l’ammissione al meccanismo di reintegrazione, si impegna a comunicare e a versare alla CSEA, nei tempi previsti, eventuali partite incassate successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 2.5 della Deliberazione, la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dalle imprese distributrici, provvede a determinare e a riconoscere l’ammontare di reintegrazione OIDAMM  entro il 30 settembre 2019, a valere sul “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema” .

Si specifica che, entro il  30 ottobre delle successive annualità, qualora le imprese distributrici non richiedano l’ammissione al meccanismo per le stesse, la CSEA provvede a richiedere e a determinare il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione OIDAMM.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Davide Pallotto (mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: 0632101396) o l’ing. Fabrizio Autero (mail: fabrizio.autero@csea.it; telefono: 0632101393).

 

 

Il Direttore generale

Enrico Antognazza

 

Istanza partecipazione Meccanismo mancato incasso oneri generali

Manuale Utente Meccanismo mancato incasso oneri generali

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