Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare n.17/2015/ELT

12 Ottobre 2015

Aspetti normativi

Con la deliberazione 370/2012/R/EEL e successive modificazioni, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito l’Autorità) ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili relativamente agli anni 2008, 2009-2010 e 2011/2013 ed ha stabilito le relative modalità di reintegrazione.

Nella stessa deliberazione, l’Autorità ha stabilito:

•  per gli esercenti che partecipano al meccanismo, l’obbligo di comunicare alla CCSE qualsiasi variazione delle informazioni avvenuta successivamente alla data di presentazione delle precedenti istanze di partecipazione al meccanismo di reintegrazione;
•  per gli esercenti che non partecipano al meccanismo, l’obbligo di comunicare alla CCSE le informazioni necessarie per il calcolo dell’indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione
relativo a ciascun anno dei periodi di esercizio della salvaguardia.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CCSE

Esercenti la salvaguardia

Entro il 30 novembre 2015 ciascun esercente partecipante al suddetto meccanismo dovrà inviare alla CCSE:

1.  l’apposito modello predisposto dalla CCSE “Dichiarazione Partecipanti Salvaguardia” compilato in ogni sua parte,  timbrato e firmato dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente;
2.   il documento d’identità del soggetto dichiarante;
3.   i prospetti predisposti dalla CCSE in formato excel per la raccolta dei dati;
4.   la relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Entro il 30 novembre 2015 ciascun esercente non partecipante al suddetto meccanismo dovrà inviare alla CCSE:

1.   l’apposito modello predisposto dalla CCSE “Dichiarazione Non Partecipanti Salvaguardia” compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente;
2.   il documento d’identità del soggetto dichiarante;
3.   i prospetti predisposti dalla CCSE in formato excel per la raccolta dei dati;
4.   la relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

La trasmissione di quanto su descritto sia per gli esercenti partecipanti che per quelli non partecipanti deve avvenire mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica proventi@pec.ccse.cc.

Si precisa che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CCSE, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Entro il 31 gennaio 2016, per ciascun esercente partecipante al meccanismo la CCSE aggiornerà gli ammontari di reintegrazione e procederà a regolare con i medesimi le partite economiche derivanti.

Entro il 15 febbraio 2016, la CCSE comunicherà all’Autorità gli ammontari di reintegrazione rideterminati, nonché gli importi versati o richiesti a ciascun esercenti a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell’ammontare riconosciuto nella precedente istanza.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Cristina Alleva (indirizzo e-mail alleva.cristina@ccse.cc; tel. 06-32101331) e Fabrizio Autero (indirizzo e-mail autero.fabrizio@ccse.cc; tel. 06-32101393).

                                                                                                 Il Direttore generale

                                                                                                Andrea Ripa di Meana 

Circolare n.17-2015-elt Dichiarazione Non Partecipanti Salvaguardia

Circolare n.17-2015-elt Dichiarazione Partecipanti Salvaguardia

circolare n.17-2015-elt-salvaguardia-variazione_2012-2013

circolare n.17-2015-elt-salvaguardia-variazioni-2008_2009-2010_2011

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