Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 43.7 dell’allegato A alla deliberazione 231/2019/R/eel (TIT)
Con la deliberazione 231/2021/R/eel, pubblicata sul sito www.arera.it in data 04 giugno 2021, l’ARERA ha introdotto alcune modifiche regolatorie in relazione all’esazione della componente Asos sostituendo, con efficacia dal 1 luglio 2021, l’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) 2020-2023”.
L’art. 43.7 del suddetto TIT (novellato) dispone che la Cassa possa autorizzare, sulla base di criteri uniformi e non discriminatori, le imprese esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b) del TIT, che formulino entro un congruo lasso di tempo apposita richiesta in tal senso, ad effettuare il versamento della componente ASOS entro il quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 36.1 del TIT, con applicazione del tasso previsto dalla lettera a) del comma 41.4 del TIT, maggiorato di 1,5 punti percentuali ed applicato per tutto il periodo dal termine di versamento di cui al comma 36.1 del TIT, fino al quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della componente ASOS.
Alla luce di quanto sopra, si richiede alle imprese interessate di trasmettere la propria richiesta di adesione entro il 24 giugno p.v., per dar modo a CSEA di gestire in modo efficiente ed efficace, in riferimento al mese di luglio p.v., le richieste ad essa pervenute, ai sensi dell’art. 43.7 del TIT (novellato).
La suddetta richiesta dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.csea.it, compilando il documento in allegato che dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società o da Suo delegato munito di appositi poteri.
La CSEA, stante l’attività in corso di adeguamento delle proprie procedure ed al fine di riuscire a dar seguito, per il mese di luglio p.v., alle disposizioni di cui alla deliberazione 231/2019/R/eel, si riserva di valutare e di istruire le eventuali richieste avanzate oltre il predetto termine, sulla base di una tempistica che sarà successivamente comunicata.
Si ricorda, infine, che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43.7bis del TIT, l’autorizzazione della CSEA di cui all’art. 43.7 del TIT novellato può essere revocata previo congruo preavviso da formalizzare all’impresa interessata almeno 6 mesi prima del termine di versamento previsto dal comma 36.1.
A far data dal 1 luglio 2021, l’autorizzazione di cui sopra si considera immediatamente e automaticamente revocata nel caso in cui l’impresa distributrice risulti in posizione debitoria verso la medesima Cassa, ipotesi da intendersi integrata anche qualora l’impresa risulti inadempiente ai propri obblighi dichiarativi ai sensi della regolazione vigente.
Con successiva circolare sarà pubblicato il regolamento con il dettaglio delle modalità operative, sulla base delle quali la CSEA darà attuazione alle disposizioni di cui agli art. 43.7 e 43.7bis del TIT novellato, con esplicitazione dei criteri uniformi di gestione delle autorizzazioni.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti