Circolare n. 02/09 EL
Deliberazione dell’AEEG n. 05/04 e successive modificazioni – modalità applicative del regime di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo Integrato – anno 2007.
Con la delibera citata, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha affidato alla CCSE la gestione operativa del regime di perequazione generale e ha disposto che tutte le imprese distributrici, in applicazione del regime di perequazione generale stabilito dall’articolo 42 della deliberazione AEEG n. 05/04 devono far pervenire alla CCSE le informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione generale.
Sono escluse da tutti i meccanismi di perequazione le imprese distributrici ammesse ad “integrazione tariffaria”.
Si riporta per opportuna conoscenza quanto stabilito dall’articolo 42 della deliberazione AEEG n. 05/04 “la perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico delle imprese distributrici per gli anni 2004 – 2007 si articola in:
a) perequazione dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
b) perequazione dei costi del servizio di trasmissione;
c) perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti ad alta tensione
d) perequazione dei costi del servizio di distribuzione relativi alla trasformazione dell’energia elettrica dal livello di alta tensione al livello di media tensione;
e) perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti a media e bassa tensione;
f) perequazione dei ricavi per la fornitura dell’energia elettrica a clienti domestici.
Le imprese distributrici che per l’anno 2007 aderiscono al regime semplificato di cui all’articolo 13 della deliberazione AEEG n. 05/04 sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di cui alle lettere c), d) ed e).
La perequazione di cui al punto a) è disciplinata dall’art. 13 ter del TIV[1] e in particolare, per il I semestre 2007, dall’art. 13 octies del TIV.
A breve verrà resa disponibile l’apposita modulistica per la raccolta dei dati necessari alla quantificazione degli ammontari di perequazione generale 2007 di cui alla Sezione 3 del TIV.
La perequazione di cui al punto b) è stata soppressa a partire dall’anno 2007 con deliberazione AEEG n. 203/06.
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Deliberazione dell’AEEG n. 322/07 – Perequazione dei ricavi relativi alla remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell’energia elettrica nell’anno 2007.
La perequazione misura 2007 si applica a tutte le imprese distributrici, ad esclusione delle imprese elettriche minori ammesse ad “integrazione tariffaria” di cui alla legge n. 10/91.
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Per quanto riguarda le società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4 numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, saranno, a breve, rese note disposizioni specifiche.
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RACCOLTA DATI
In calce alla presente circolare sono allegate tre cartelle denominate:
- perequazione generale 2007 – raccolta dati OT- Exxx
- perequazione generale 2007 – raccolta dati RTS – Exxx
- perequazione misura 2007 – raccolta dati – Exxx
Ciascuna cartella contiene il corrispondente file input da compilare denominato:
o Input perequazione 2007_OT
o Input perequazione 2007_RTS
o PerMisEE_Input_rev2
Ciascuna impresa dovrà compilare il file Input di propria pertinenza tra quelli OT oppure RTS, nonché il file Input relativo alla perequazione misura.
Per le imprese che non hanno aderito al regime semplificato, il file Input OT predisposto raccoglierà i dati necessari per il calcolo delle perequazioni di cui alla precedente lettera c), d), e) e f), mentre per le imprese che hanno aderito al regime semplificato il file di input RTS conterrà i dati relativi alla sola perequazione di cui alla lettera f). Si precisa che i due files di input sono titolati in base alla differenziazione ora esposta.
PROCEDURA
L’operazione da svolgere in via preliminare con particolare attenzione è quella di rinominare la cartella “perequazione generale 2007_raccolta dati_OT o RTS _Exxx e raccolta dati (per la misura)” sostituendo le x con il codice impresa assegnato ad ogni impresa dall’AEEG che, per uniformità, verrà utilizzato anche dalla CCSE in luogo del consueto codice in uso per i rapporti tra imprese a CCSE.
I file input contenuti dovranno essere compilati secondo le istruzioni che accompagnano gli stessi.
Al fine di assicurare la correttezza dei collegamenti che consentono le procedure di calcolo degli ammontari oggetto di perequazione, si invitano tutte le imprese distributrici a non modificare in alcun modo il nome del file “input” e a limitarsi esclusivamente alla compilazione delle celle evidenziate con il colore verde. Ciò in quanto, trattandosi di fogli EXCEL dotati di automatismi per i calcoli che dovrà effettuare la CCSE, ogni eventuale modifica può provocare errori nel sistema.
Completato l’inserimento dei dati, le cartelle “perequazione generale 2007_raccolta dati OT o RTS_ Exxx e raccolta dati (per la misura)” e i file in esse contenuti devono essere restituiti alla CCSE tramite invio e-mail al seguente indirizzo: perequazione.generale@ccse.cc.
entro il 15 settembre 2009.
- Entro il 15 ottobre 2009 la Cassa comunicherà i risultati di perequazione.
- Entro il 15 novembre 2009 dovranno essere versati alla Cassa gli importi eventualmente dovuti.
- Entro il 15 dicembre la Cassa erogherà gli importi gli importi eventualmente spettanti.
Le imprese distributrici dovranno presentare una autocertificazione a firma del proprio legale rappresentante, ove dovranno essere riportati con riferimento all’anno 2007:
- i consumi di energia elettrica relativi agli usi propri di trasmissione e un elenco dei relativi punti di prelievo;
- i consumi di energia elettrica relativi agli usi propri di distribuzione, anche in forma aggregata, precisandone le modalità di calcolo.
A breve verranno fornite tutte le indicazioni e le modalità applicative necessarie per l’avvio della perequazione generale 2008.
Cartelle:
- perequazione generale 2007 – raccolta dati OT- Exxx
- perequazione generale 2007 – raccolta dati RTS – Exxx
- perequazione misura 2007 – raccolta dati – Exxx
Roma, 21 luglio 2009