Inquadramento normativo e finalità
Con la Deliberazione 495/2019/R/EEL (di seguito: Deliberazione), pubblicata in data 26 novembre 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha confermato ed integrato gli interventi approvati dalla deliberazione 300/2019/R/EEL che hanno disposto modifiche al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici, disciplinato dalla deliberazione 50/2018/R/EEL.
In particolare, l’ARERA ha confermato la deliberazione 300/2019/R/EEL ad eccezione della disposizione di cui al punto 3, la quale prevedeva che la CSEA, nell’anno 2019, provvedesse alla quantificazione dell’ammontare di reintegrazione rivalutando il credito (CNO) dichiarato nella sessione di riconoscimento 2018 al saggio degli interessi legali.
L’ARERA, infatti, ha stabilito la rivalutazione del CNO al saggio degli interessi legali limitatamente ai crediti sorti successivamente alla data di entrata in vigore (11 luglio 2019) della deliberazione 300/2019/R/EEL ed ammesso al meccanismo gli interessi moratori di cui all’art. 1.4, lett. a), numero iv), della deliberazione 50/2018/R/EEL fatturati sino alla predetta data dell’11 luglio 2019.
Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di integrazione delle istanze già presentate nella sessione di riconoscimento 2019 ai fini della dichiarazione degli interessi moratori succitati.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
La CSEA ha predisposto sul “Data Entry Elettrico” la possibilità di integrare le istanze già presentate nel 2019 tramite la procedura di rettifica.
Dal 1° febbraio al 28 febbraio 2020 ciascuna impresa distributrice che intenda effettuare la suddetta integrazione, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- fare la richiesta di rettifica dell’istanza presentata nell’annualità 2019 a CSEA nell’apposita sezione “Meccanismi DataEntryElettrico”;
- aggiornare solo la voce del modello di rettifica "ΔPOS CNOiv al lordo dell'IVA";
- effettuare il download del modulo “Istanza Integrazione Meccanismo mancato incasso oneri generali” predisposto dalla CSEA;
- compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
- effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa distributrice;
- effettuare l’upload della copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- effettuare il download del file csv predisposto dalla CSEA “Dettaglio Venditori”;
- effettuare l’upload del file sopra indicato compilato in ogni sua parte;
- inviare l’istanza sottoscritta digitalmente.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito al punto 3 della Deliberazione, la CSEA provvede a liquidare l’ammontare spettante a ciascuna impresa entro il 31 marzo 2020.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare Davide Pallotto (e-mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: 0632101396) o Fabrizio Autero (e-mail: fabrizio.autero@csea.it; telefono: 0632101393).
Il Direttore generale
Luigi De Francisci
Istanza Integrazione Meccanismo mancato incasso oneri generali