Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.21/2013/ELT

12 Settembre 2013

Perequazione generale TIT di cui al Titolo 3, Parte III, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 e Perequazione TIV di cui al Titolo II, Sezione 3, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 156/07 (TIV) – ANNO 2012.

Perequazione generale TIT

Con la deliberazione ARG/elt 199/11 (periodo di regolazione 2012-2015), l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (nel seguito anche “Autorità”) ha affidato alla CCSE (nel seguito anche “Cassa”)la gestione operativa del regime di perequazione generale.

Il comma 32.1 del TIT dispone che la perequazione generale si articola in:

  1. perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
  2. perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3;
  3. perequazione dei costi di trasmissione.

Ai sensi del comma 32.2 del TIT le perequazioni suddette si applicano a tutte le imprese fatte salve quelle ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge n. 10/91.

Ai sensi del comma 32.4 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione di cui al comma 32.1 del medesimo TIT. Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

  •  10 novembre 2013: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa, in attuazione di quanto previsto dal comma 2.1 lettera b) della determinazione 4/13 dell’Autorità;
  •  30 novembre 2013: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  •  entro 15 giorni dalla data di comunicazione del saldo da parte della Cassa, le imprese distributrici provvedono a versare alla medesima Cassa quanto dovuto;
  •  entro 30 giorni dalla data di comunicazione del saldo sa parte della Cassa,  la medesima Cassa provvede ad erogare quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice.

Perequazione generale TIV

Con la deliberazione ARG/elt 156/07, l’Autorità ha affidato alla CCSE la gestione operativa del regime di perequazione.

Il comma 13 bis del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

  1. gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
  2. le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
  3. le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi del comma 13bis.3 del TIV, La Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice dei saldi di perequazione di cui sopra.

Scadenze:

  •  30 settembre 2013: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  •  31 ottobre 2013: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  •  30 novembre 2013: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  •  31 dicembre 2013: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

In linea generale si specifica che:

  1. ai sensi delle disposizioni di cui al comma 32.3 del TIT e di cui al comma 13bis.6 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT ed ai commi 13bis.1 e 13bis.2 del TIV;
  2. per quanto riguarda le società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4 numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, saranno fornite disposizioni specifiche, separatamente;

In base alle scadenze sopra riportate, CCSE ha aggiornato il data entry di perequazione elettrico (all’indirizzo http://perequazione.ccse.cc), attraverso il quale le imprese possono dichiarare i dati e procedere, successivamente, all’invio on-line.

In allegato si riporta una guida operativa (TIT e TIV) utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione 2012.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Dott. Aldo Ricci (indirizzo mail ricci.aldo@ccse.cc; tel. 06-32101388), l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail mengoli.alberto@ccse.cc; tel. 06-32101336) e l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356). Per qualsiasi aspetto di tipo tecnico/informatico o malfunzionamento dell’applicativo è possibile contattare l’Ufficio Sistemi Informativi (indirizzo mail assistenzasi@ccse.cc).

 

Il Direttore Generale

Alfredo Macchiati

Circolare N.21 CCSE – Manuale perequazione EE 2012_1.0

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