Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 22/2021/ELT

30 Giugno 2021

Perequazione TIT

Con l’allegato A – TIT (periodo di regolazione 2020-2023) alla deliberazione 568/2019/R/eel e s.m.i., l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha affidato alla CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione generale.

Il comma 28.1 del TIT dispone che la perequazione generale si articoli in:

  1. perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
  2. perequazione dei costi di trasmissione.

Ai sensi dei commi 28.2 e 28.3 del TIT le perequazioni suddette si applicano a tutte le imprese di distribuzione, ad esclusione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 7 della legge n. 10/91.

Ai sensi del comma 28.4 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione di cui al comma 28.1 del medesimo TIT, secondo le tempistiche disciplinate dalla determina 19/2020 – DIEU.

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

  • 31 luglio 2021: invio dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 15 settembre 2021: comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte di Cassa;
  • 15 novembre 2021: comunicazione finale dei risultati di perequazione da parte di Cassa;
  • 15 dicembre 2021: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  • 31 dicembre 2021: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Inoltre, ai sensi dell’art. 40 dell’allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel e s.m.i. (di seguito TIME) e con le medesime tempistiche previste dal TIT, la Cassa deve quantificare e regolare con ciascuna impresa distributrice l’ammontare di perequazione dei ricavi di misura PM per i punti di prelievo dotati di misuratore ai fini della misura in bassa tensione.

In base alle scadenze sopra riportate, la CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (https://www.csea.it/), attraverso il quale le imprese dichiarano i dati necessari alla quantificazione dei suddetti saldi.

In allegato si riporta la guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione TIT 2020.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Contatti

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare la Dott.ssa Viola Gigantelli (indirizzo  email viola.gigantelli@csea.it) o l’Ing. Giulia Pistoia (indirizzo email: giulia.pistoia@csea.it).

 

Il Direttore Generale

    Bernardo Pizzetti

CSEA – Manuale perequazione EE TIT 2020

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