Aspetti normativi
Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito TIV) all’art. 16quinquies definisce il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica.
Detto meccanismo è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato, ai sensi dell’art. 13 comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, e la stima del costo evitato conseguito.
La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la maggior tutela che, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, hanno emesso bollette con applicazione dello sconto di cui all’art. 13 comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a, di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e c), definita ai sensi del comma 16quinquies.3 del TIV.
La prima annualità di applicazione del meccanismo è relativa all’anno 2016 e la partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica, in base a quanto stabilito dall’art. 16quinquies.6 del TIV, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione al meccanismo.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela
Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.
Entro il 31 luglio 2020, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.
Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, tranne dove diversamente indicato.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Come stabilito dall’art. 16quinquies.6 del TIV entro due mesi dalla presentazione dell’istanza la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante.
Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art. 54 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio settore elettrico, Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail alessandro.torti@csea.it).
Il Direttore generale
Luigi De Francisci