Modalità di esazione della componente tariffaria ASOS
Con la deliberazione 231/2021/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha introdotto alcune modifiche regolatorie per il trasferimento dell’esazione della componente tariffaria ASOS versata dalle imprese esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica che prelevano la stessa dalla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).
Con il sopra citato provvedimento, l’ARERA ha deliberato, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 della deliberazione 595/2020/R/com, alcune modifiche, con efficacia dal 1° luglio 2021, dell’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) 2020-2023”.
Ai sensi del punto 3. della deliberazione 231/2021/R/eel, nonché del modificato articolo 36 del TIT, tutte le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica sono tenute, a partire da quanto fatturato relativamente alla componente tariffaria ASOS nel mese di maggio 2021 (mese M), a:
- dichiarare il gettito fatturato della componente tariffaria ASOS entro il 5° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti (secondo la consueta tempistica di trasmissione della dichiarazione di gettito alla CSEA);
- e versare alla CSEA il gettito fatturato della componente tariffaria ASOS entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti (Art. 36, comma 1, del TIT).
Inoltre, le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica dovranno dichiarare e regolare direttamente con la CSEA le eventuali rettifiche delle dichiarazioni di fatturato afferenti a periodi precedenti rispetto al sopracitato mese di maggio 2021.
Regolamento recante le disposizioni applicative di cui ai commi 43.7 e 43.7bis del TIT
Il comma 43.7 del TIT dispone che la CSEA possa autorizzare, sulla base di criteri uniformi e non discriminatori, le imprese esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica, che formulino entro un congruo lasso di tempo apposita richiesta in tal senso, ad effettuare il versamento della componente ASOS entro il quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente, in deroga a quanto previsto dal comma 36.1 del TIT, con applicazione del tasso previsto dalla lettera a) del comma 41.4 del TIT, maggiorato di 1,5 punti percentuali ed applicato per tutto il periodo dal termine di versamento di cui al comma 36.1 del TIT, fino al quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della componente ASOS.
Con la presente Circolare la CSEA pubblica il Regolamento recante le disposizioni applicative di cui ai commi 43.7 e 43.7bis del TIT (ALL. 1) nel quale sono definite:
- le tempistiche e le modalità operative in virtù delle quali le imprese distributrici possono formulare alla CSEA la richiesta di effettuare il versamento della componente ASOS ai sensi del comma 43.7 del TIT;
- i criteri uniformi e non discriminatori secondo cui la CSEA può concedere o revocare, alle imprese distributrici, l’autorizzazione di cui al comma 43.7 del TIT;
- le modalità di gestione degli interessi ex comma 43.7 del TIT ed ex comma 41.4 del TIT.
Con la precedente Circolare 17/2021/ELT, la CSEA aveva esplicitato le modalità di presentazione da parte delle società interessate della richiesta di autorizzazione di cui al comma 43.7 del TIT, per i versamenti da effettuare alla CSEA a partire dal mese di luglio 2021 e con riguardo, quindi, alle fatture emesse nel mese di maggio 2021.
Le imprese che non abbiano presentato la richiesta di adesione entro il 24 giugno 2021 possono, relativamente ai versamenti da effettuare successivamente al luglio 2021, presentare la richiesta di autorizzazione alla CSEA, tramite le stesse modalità esplicitate nella citata Circolare 17/2021/ELT, che, per completezza, si riportano di seguito: le imprese dovranno trasmettere, a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.csea.it, il Modulo di richiesta di adesione (ALL. 2) sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società o da Suo delegato munito di appositi poteri.
Le imprese dovranno altresì sottoscrivere l’Informativa sulla privacy ai sensi della normativa vigente (ALL. 3).
Contatti
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:
- Dott.ssa Maria Monaco (tel: +39 331 6933028; email: maria.monaco@csea.it)
- Dott. Fabrizio Matranga (tel: 06 32101382; email: fabrizio.matranga@csea.it)
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti
All. 3 Informativa Privacy ASOS
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