Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici di cui alla Deliberazione ARERA 50/2018/R/EEL
Inquadramento normativo e finalità
Con la deliberazione 50/2018/R/EEL (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito il meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici.
Nello specifico, il meccanismo è finalizzato al riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili unicamente connessi agli oneri generali di sistema relativi a competenze a partire dal 1 gennaio 2016 che le imprese distributrici versano regolarmente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE).
Si specifica che, ai sensi dell’art. 1.2 della Deliberazione sopra citata, annualmente, ciascuna impresa distributrice adempiente agli obblighi di versamento degli oneri generali di sistema ai sensi dell’Articolo 36 del TIT:
- può partecipare al meccanismo in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla Deliberazione ARERA 268/2015/R/EEL da almeno 6 (sei) mesi;
- ha diritto a ricevere dalla CSEA l’ammontare di reintegrazione OIDAMM
La partecipazione al meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.3 della Deliberazione, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.
Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione e alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascuna impresa distributrice.
Entro il 31 luglio 2020 ciascuna impresa distributrice che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico” (vedi “Manuale Utente Meccanismo Mancato Incasso Oneri Generali”), dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload della copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.
Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 2.4 della Deliberazione l’impresa distributrice qualora non richieda nelle successive annualità l’ammissione al meccanismo di reintegrazione, si impegna a comunicare e a versare alla CSEA, nei tempi previsti, eventuali partite incassate successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 2.5 della Deliberazione, la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dalle imprese distributrici, provvede a determinare e a riconoscere l’ammontare di reintegrazione OIDAMM entro il 30 settembre 2020, a valere sul “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”.
Si specifica che, entro il 30 ottobre delle successive annualità, qualora le imprese distributrici non richiedano l’ammissione al meccanismo per le stesse, la CSEA provvede a richiedere e a determinare il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione OIDAMM.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Davide Pallotto (mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396).
Il Direttore generale
Luigi De Francisci