Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.25/2017/ELT

8 Settembre 2017

Perequazione TIV di cui al Titolo II, Sezione 3, dell’Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel (TIV) – ANNO 2016.

Con la deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i., l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha affidato alla CSEA (di seguito: Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione.

L’art. 21 del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

a)   gli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;

b)   le imprese distributrici, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

c)   le imprese distributrici, a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi del comma 21.2 del TIV, la Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione di cui sopra.

Di seguito, si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

·        30 settembre 2017: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa (NOTA BENE: trascorso il termine suddetto, ai sensi del comma 24.8 del TIV, i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione verranno impostati automaticamente pari a quelli di cui in tabella 9 del medesimo TIV);

·           15 ottobre 2017: comunicazione preliminare da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·           15 novembre 2017: eventuale invio delle rettifiche dei dati da parte delle imprese a Cassa;

·           30 novembre 2017: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·           15 dicembre 2017: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;

·           31 dicembre 2017: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Sul punto, si precisa, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 32.3 del TIT e di cui al comma 21.5 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT ed al comma 21.1 del TIV.

In base alle scadenze sopra riportate, CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica (all’indirizzo , attraverso il quale le imprese dichiarano i dati e provvedono all’invio on-line.

In allegato si riporta una guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione 2016.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail alberto.mengoli@csea.it; tel 06-32101336).

 Il Direttore Generale

Andrea Ripa di Meana

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