Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 25/2019/ELT/GAS

3 Settembre 2019

L’articolo 2.1 della deliberazione 627/2015/R/com (di seguito “la delibera”), ha previsto per gli esercenti la vendita  la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) con riferimento ai crediti relativi:

  1. alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell’Articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione, distintamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall’Articolo 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione 6/2013/R/com per il caso in cui sia stata sospesa la stessa fatturazione;
  2. alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 24 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 3.3 lettera b) della medesima deliberazione, entro il 30 settembre 2019, gli esercenti la vendita che hanno già espresso la propria volontà di partecipare al suddetto meccanismo devono comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi.

Pertanto, entro il suddetto termine, da intendersi perentorio, gli esercenti la vendita dovranno trasmettere all’indirizzo PEC gas@pec.csea.it  la seguente documentazione:

  1. file excel allegato debitamente compilato;
  2. autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità, la correttezza degli importi dichiarati ed il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.6 della delibera, corredata dal documento di identità del rappresentante legale o negoziale[1] dell’impresa;
  3. relazione di una società di revisione legale che esprima quanto indicato all’art. 3.8 della delibera.

La documentazione richiesta dall’art. 3.8 lett. c) della delibera, in riferimento alle sole fatture non oggetto di rendicontazione in occasione delle precedenti sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento (ovvero con scadenza di pagamento 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017), dovrà essere inviata tramite supporto cd-rom a mezzo posta all’indirizzo:

Cassa per i servizi energetici e ambientali

Area Elettricità, Gas e Ambiente

Via Cesare Beccaria 94/96

00196 – Roma

Per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione da trasmettere è possibile contattare l’Area Elettricità, Gas e Ambiente della CSEA.

La CSEA procederà ai sensi del comma 3.9 della delibera alla verifica, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, della correttezza e della veridicità del contenuto della documentazione fornita dall’esercente la vendita partecipante, con particolare riferimento a:

  • la veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati;
  • il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.5 e 2.6 della delibera (con particolare riguardo alla documentazione attestante l’esecuzione delle attività di cui al comma 2.6, lettera a), punto iii.);
  • il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all’articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questa sede, valgono le condizioni, i termini e le modalità stabiliti all’interno della delibera, alla quale si fa espresso rinvio.

 


[1] In caso di rappresentante negoziale, allegare apposita procura a firma del legale rappresentante completa dei documenti di identità di chi firma la procura e del procuratore indicato.

 

 

Il Direttore generale

Enrico Antognazza

 

Modello-627-2015-anno-2018

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