Riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
La deliberazione dell’ARERA 277/2021/R/com del 30 giugno 2021 ha modificato le deliberazioni 252/2017/R/com, 429/2020/R/com e, per quello che rileva maggiormente in questa sede, la deliberazione 111/2021/R/com, disciplinando ulteriori misure urgenti e avvio del procedimento in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per favorire l’erogazione delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
Il comma 4.2 della deliberazione 277/2021/R/com sopra citata, aggiungendo l’art. 3bis alla deliberazione 111/2021/R/com, prevede che, su richiesta dell’impresa e previa comunicazione al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, la CSEA possa riconoscere quote di acconto trimestrali sugli importi di cui ai commi 17.1, 18.1 e 19.1 della deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i..
Gli importi oggetto di acconto in ciascun trimestre faranno riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 e riguarderanno esclusivamente importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione da parte della CSEA.
La richiesta di adesione al meccanismo relativamente al periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021 (I e II trimestre 2021) dovrà essere presentata alla CSEA, entro il 31 agosto 2021, compilando gli appositi file predisposti dalla Cassa, che si allegano alla presente circolare.
In allegato alla presente sono disponibili, relativamente al I semestre 2021, i seguenti file:
- “distributori EE-I semestre 2021”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
- “venditori EE- I semestre 2021”: di pertinenza degli esercenti la maggior tutela e degli esercenti la vendita di energia elettrica;
- “distributori GN- I semestre 2021”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
- “vendita GN- I semestre 2021”: di pertinenza degli esercenti la vendita di gas naturale;
- “fornitori GDdN- I semestre 2021”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate.
I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente alla dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ALLEGATO 1) firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega (ALLEGATO 2).
Si precisa che le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non potranno essere modificate.
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alle deliberazioni ARERA 252/2017/R/com, 429/2020/R/com, 111/2021/R/com e 277/2021/R/com nonché ai sensi di quanto disposto con la presente Circolare, nei termini di cui all’Informativa al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 3).
Tale Informativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nonché da eventuali soggetti ai quali viene conferita delega/procura ai fini della sottoscrizione, presentazione telematica ed eventuale rettifica della Dichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 alla presente Circolare.
Le richieste di adesione al meccanismo relativamente al III e IV trimestre 2021 dovranno essere presentate alla CSEA entro il secondo mese successivo a decorrere dal termine di ciascun trimestre, (ovvero, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 ed entro il 28 febbraio 2022), sempre utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dalla CSEA.
A seguito della ricezione dell’istanza, la Cassa determinerà gli importi da riconoscere per ciascuna impresa. I risultati dell’istruttoria saranno comunicati al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, ai sensi del comma 3bis.5 della deliberazione 111/2021/R/com, come integrata e modificata dalla deliberazione 277/2021/R/com. La CSEA procederà all’erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste.
Si precisa che, relativamente al I e al II trimestre 2021, gli acconti verranno riconosciuti in un’unica soluzione.
I suddetti importi avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate dalla Cassa in materia, ai sensi della deliberazione in oggetto, secondo le tempistiche previste per la perequazione generale di cui all’articolo 28 del TIT (Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e s.m.i.) e all’articolo 44 della RTDG (Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/gas e s.m.i.). La relativa posizione finale di ciascun operatore, quindi, terrà conto delle anticipazioni erogate per ciascun anno.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (mail: giulia.pistoia@csea.it; tel.: +39 06 32101320) o la Dott.ssa Viola Gigantelli (mail viola.gigantelli@csea.it ; tel.: +39 331 6933435).
Il Direttore Generale
Bernardo Pizzetti
ALLEGATO 1_Modulo di dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà ai sensi DPR 445_2000
ALLEGATO 2_procura-delega-modulo-dichiarazione
ALLEGATO 3_INFORMATIVA PRIVACY
Distributori EE-I semestre 2021
distributori GN- I semestre 2021