Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.29/2013/ELT/GAS

6 Novembre 2013

Riconoscimento agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita di energia elettrica dei mancati ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia

Con la deliberazione 6/2013/R/com l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha riconosciuto agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

Gli articoli 13 e 14 della citata deliberazioni stabiliscono che i minori ricavi derivanti dall’applicazione di tali agevolazioni siano riconosciuti dalla Cassa nell’ambito delle perequazioni generali.

Con riferimento al settore elettrico, ai fini di quanto previsto dell’art. 13.3 della deliberazione 6/2013/R/com, la Cassa ha definito, e successivamente condiviso con l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le modalità di invio dei dati relativi alle agevolazioni riconosciute dalle imprese, ai sensi dell’art. 13 del medesimo provvedimento.

Con riferimento al periodo 20 maggio 2012 – 31 dicembre 2012, i files in formato elettronico, necessari alla dimostrazione delle agevolazioni riconosciute dagli operatori, sono scaricabili nei link sottostanti. Tutte le tabelle devono essere compilate con i dati necessari alla determinazione dell’importo per il quale viene chiesto il rimborso.

Per le imprese del SETTORE ELETTRICO:

  1. i distributori devono scaricare il file “distributori ELETTRICO 2012”: per la raccolta dei dati necessari al riconoscimento dei ricavi di cui al comma 13.1 della deliberazione 6/2013/R/com;
  2. gli esercenti la vendita devono scaricare il file “vendita ELETTRICO 2012

Tali file devono essere compilati in tutte le parti evidenziate in verde. Le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non possono essere modificate.

Tutti i file, debitamente compilati, dovranno essere inviati alla Cassa, entro il 20 novembre 2013, per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc (e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc).

Gli operatori, inoltre, devono allegare alla documentazione una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti:

  1. che tutti i dati riportati fanno esclusivo riferimento ai soggetti che godono delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 6/2013/R/com;
  2. che i suddetti dati sono conformi a quelli desumibili dai bilanci certificati e dalla documentazione contabile della società.

Per le imprese distributrici di energia elettrica, la suddetta dichiarazione deve altresì attestare che i dati riportati sono riconciliabili con quelli presentati ai fini della perequazione generale di cui all’articolo 32 dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT).

Con riferimento al precedente punto 2), per le imprese che, ad oggi, non hanno potuto dare separata evidenza contabile dei mancati ricavi cosi come stabilito in delibera (art. 13.4), la Cassa intende comunque compensare i mancati ricavi relativi all’anno 2012 sulla base dell’ autocertificazione del mancato ricavo fornita dalle imprese stesse di cui al precedente punto 1). La verifica della congruità dei dati dichiarati verrà effettuata a posteriori, in occasione della raccolta dati relativi alla perequazione 2013 (che verrà avviata nel 2014).

Per informazioni di tipo normativo o procedurale è possibile contattare l’ing. Alberto Mengoli (mengoli.alberto@ccse.cc; tel: 06-32101336) o l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; 06-32101356).

 

Il Direttore generale

  Alfredo Macchiati

Circolare n.29 distributori elettrico Emilia

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