Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.29/2017/ELT

25 Ottobre 2017

Chiarimento in merito alle azioni comprovanti la diligenza gestionale dei distributori ai fini del contenimento delle perdite commerciali (ART. 26 del TIV come modificato dalla deliberazione 377/2015/R/EEL)

Il presente chiarimento ha la finalità di specificare il contenuto delle principali azioni che i distributori possono mettere in atto al fine di poter partecipare al meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento delle perdite commerciali di cui all’ art. 26 del TIV, come modificato dalla deliberazione 377/2015/R/EEL.

Ulteriori azioni dichiarate dai distributori, aggiuntive o alternative rispetto a quelle di seguito elencate, saranno valutate nell’ambito della verifica di cui al punto 26.6 del TIV; a tal fine dovranno essere rendicontate con le stesse modalità previste per le azioni di cui all’art. 26.3 del TIV. Nell’ambito della verifica di cui al punto 26.6 del TIV, saranno anche oggetto di considerazione situazioni particolari, purché ampiamente documentate, attestanti l’impossibilità per il distributore di porre in essere ulteriori misure di contrasto ai prelievi fraudolenti dalla rete.

Da ultimo, con riferimento a quanto richiesto al comma 26.4 del TIV, al fine di evidenziare l’incidenza delle misure adottate rispetto al totale della rete o dei punti di prelievo, nonché in termini di efficacia delle medesime, sono stati individuati alcuni indicatori quantitativi descritti nel format excel allegato alla presente comunicazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 26.3 DEL TIV

a) Interventi volti a circoscrivere il perimetro dell’area soggetta a prelievi fraudolenti di energia elettrica, anche attraverso l’installazione di misuratori a livello di Cabina Secondaria e l’avvio di campagne di misura del bilancio energetico.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare di aver effettuato confronti periodici tra la quantità di energia immessa nella Rete MT/BT da ogni Cabina primaria (e/o secondaria) e la quantità di energia complessivamente prelevata, nello stesso periodo, dai clienti MT/BT sottesi al medesimo impianto, evidenziando le modalità con cui tali confronti vengono effettuati ed utilizzati per circoscrivere il perimetro dell’area soggetta a prelievi fraudolenti.

(Cfr. file allegato per gli indicatori quantitativi)

b) Verifiche periodiche sui profili di prelievo dei clienti finali e confronto con i dati storici relativi allo stesso cliente o a clienti della stessa tipologia al fine di evidenziare potenziali anomalie nei comportamenti di consumo.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare di aver effettuato analisi periodiche dei profili di prelievo dei propri utenti, attraverso l’utilizzo di strumenti idonei ad evidenziare anomalie nei consumi. Dovrà essere fornita una descrizione di massima dei controlli effettuati, nonché delle azioni svolte sulla base delle risultanze dei controlli stessi.

(Cfr. file allegato per gli indicatori quantitativi)

c) Verifiche in sito dei punti di prelievo che evidenziano potenziali anomalie di utilizzo e, nel caso di accertamento del fenomeno di prelievo fraudolento da parte dei clienti finali, procedure di denuncia alle autorità competenti.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare:

–  di aver effettuato un piano di verifiche infrazionali sul campo, dando evidenza del numero di verifiche effettuate e dei criteri adottati ai fini della definizione del piano in modo da massimizzarne l’efficienza e l’efficacia in termini di recuperi di energia;

–  che sia prevista da apposite disposizioni aziendali, in caso di accertamento di prelievi irregolari, la denuncia alle Autorità competenti e all’Agenzia delle Dogane. 

(Cfr. file allegato per gli indicatori quantitativi)

d) Accordi di collaborazione con le forze dell’ordine che consentano, almeno nelle zone più critiche, maggiore disponibilità nel condurre azioni di verifica congiunte.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, in aree territoriali particolarmente soggette a rischio frodi, il distributore può dichiarare l’esistenza di accordi di collaborazione con le Forze dell’ordine, fornendo informazioni sul numero di verifiche, su base regionale, effettuate congiuntamente con le Forze dell’Ordine.

e) Interventi finalizzati a responsabilizzare il personale dipendente rispetto al fenomeno dei prelievi fraudolenti anche con l’adozione di specifiche norme disciplinari.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare l’esistenza di specifiche disposizioni aziendali che prevedono:

–  che i propri dipendenti segnalino tempestivamente ogni sospetto di frode in atto, richiedendo l’effettuazione di una verifica ad hoc;

–  procedure di controllo a campione (ex post) sul comportamento del personale operativo in caso di sospetta frode.

Il distributore può descrivere gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del personale dipendente, in caso di mancata segnalazione di sospetta frode.

f) Intensificazione dei controlli sulle aziende terze che svolgono attività di manutenzione delle reti e dei misuratori, anche attraverso l’inserimento di opportune clausole nei contratti di appalto.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare l’esistenza di specifiche norme nei contratti di appalto che prevedono:

–  che il personale delle imprese terze segnali tempestivamente al distributore ogni sospetto di frode in atto;

–  procedure di controllo a campione (ex post) sul comportamento del personale dell’impresa in caso di sospetta frode;

–  l’applicazione di penali economiche a carico dell’impresa appaltatrice, in caso di infrazione (mancata segnalazione frode) commessa dal personale dell’impresa.

g) Svolgimento di campagne di comunicazione per sensibilizzare i clienti finali nelle aree maggiormente soggette al fenomeno dei prelievi fraudolenti.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare l’effettuazione di campagne di sensibilizzazione, indicando i canali di comunicazioni utilizzati.

h) Predisposizione di report annuali con evidenza delle perdite commerciali calcolate a livello di ciascuna provincia e dei furti di materiale (come, ad esempio, cavi o avvolgimenti dei trasformatori nelle Cabine Secondarie).

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può presentare un report con la stima delle perdite commerciali annue e dei furti di materiale a livello di Provincia o, se non rilevabile, secondo aggregati territoriali più ampi (ad es. Regione o gruppi di Regioni), sulla base di criteri coerenti con il calcolo della perequazione delle perdite di cui all’art. 24 del TIV.

(Cfr. file allegato per gli indicatori quantitativi)

i) Svolgimento di controlli periodici per verificare la corretta funzionalità dei dispositivi di misura e del sistema di telelettura dei dati.

Al fine di attestare di aver messo in atto la presente azione, il distributore può dichiarare di aver effettuato periodicamente (anche in base a quanto previsto dalle norme CEI in vigore) verifiche idonee ad intercettare le principali anomalie di funzionamento dei dispositivi di misura, indicando il numero di verifiche effettuate.

(Cfr. file allegato per gli indicatori quantitativi)

EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

Al fine di evidenziare l’incidenza delle misure adottate in termini di efficacia delle stesse, il distributore può comunicare l’entità delle perdite commerciali recuperate a seguito delle attività di verifica effettuate in ciascuno dei tre anni, nonché l’incidenza percentuale delle perdite commerciali recuperate sul totale delle perdite commerciali annuali a parità di anno di competenza.

(Cfr. file allegato per gli indicatori quantitativi)

COSTI SOSTENUTI

In merito alla rendicontazione dei costi di cui al comma 26.4 del TIV si chiarisce che:

–  è sufficiente che la rendicontazione separata venga effettuata per le sole attività individuabili in modo distinto nell’ambito del complesso delle attività svolte dal distributore e che presentano un impatto economico significativo (in particolare per le attività di cui ai punti a, b, c, g e i);

–  ove le informazioni sui costi delle suddette attività non fossero disponibili nella contabilità generale, è possibile utilizzare le informazioni presenti nella contabilità industriale.

  Il Direttore generale

 Andrea Ripa di Meana

Circolare n.29-2017-elt Acquisizione dati art. 26 del TIV

Previous:
Circolare N.27/2017/ELT
Next:
Circolare N. 32/2017/ELT/GAS/IDR
Close Search Window
Skip to content