Perequazione TIT
Con l’allegato A – TIT (periodo di regolazione 2016-2019) alla deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i., l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha affidato alla CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione generale.
Il comma 32.1 del TIT dispone che la perequazione generale si articoli in:
- perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- perequazione dei costi di trasmissione.
Ai sensi dei commi 32.2 e 32.3 del TIT le perequazioni suddette si applicano a tutte le imprese di distribuzione, ad esclusione delle imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall’articolo 7 della legge n. 10/91.
Ai sensi del comma 32.4 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione, liquidazione ed erogazione dei saldi di perequazione di cui al comma 32.1 del medesimo TIT, secondo le tempistiche disciplinate dalla determina 17/2016 – DIUC.
Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.
Scadenze:
- 31 luglio 2020: invio dei dati da parte delle imprese a Cassa;
- 15 settembre 2020: comunicazione preliminare dei risultati di perequazione da parte di Cassa;
- 15 novembre 2020: comunicazione finale dei risultati di perequazione da parte di Cassa;
- 15 dicembre 2020: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
- 31 dicembre 2020: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 40 dell’allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel, aggiornato, efficace dal 1° gennaio 2017 (di seguito TIME) e con le medesime tempistiche previste dal TIT, la Cassa deve quantificare e regolare con ciascuna impresa distributrice l’ammontare di perequazione dei ricavi di misura PM per i punti di prelievo dotati di misuratore ai fini della misura in bassa tensione.
In base alle scadenze sopra riportate, la CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (https://www.csea.it/), attraverso il quale le imprese dichiarano i dati necessari alla quantificazione dei suddetti saldi.
Si ricorda che, contestualmente alla raccolta dei dati necessari ai fini della quantificazione dei saldi di perequazione da erogarsi ai sensi del TIT, sul predetto data entry è disponibile la raccolta dati relativa al meccanismo di perequazione per la mancata applicazione dei contributi in quota fissa per le variazioni di potenza contrattuale (art. 5.5 Deliberazione 568/2019/R/eel), come da circolare CSEA N. 25/2020 ELT.
In allegato si riporta la guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione TIT 2019.
Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ing. Maria Grazia Pizzo (indirizzo e-mail mariagrazia.pizzo@csea.it; tel. +39 06 32101321) o l’Ing. Giulia Pistoia (e-mail giulia.pistoia@csea.it; tel. +39 06 32101320).
Il Direttore generale
Luigi De Francisci