Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 30/2021/ELT

3 Agosto 2021

Disposizione per l’erogazione del Servizio a Tutele Graduali per le  piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Delibera 491/2020/R/EEL)

 

Aspetti normativi

Con la delibera 491/2020/R/eel, l’ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del Servizio a Tutele Graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.

Tale servizio è stato predisposto per accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali a decorrere dal 1° gennaio 2021 è prevista la rimozione della tutela di prezzo (c.d. mercato tutelato).

Al riguardo è previsto che rientrino automaticamente, senza alcuna interruzione nell'erogazione della fornitura di energia elettrica, nel Servizio a Tutele Graduali, le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 non avranno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero e che presentino le seguenti caratteristiche:

  • piccole imprese (numero di dipendenti non superiore a 50 e non inferiore a 10 e/o un fatturato annuo non superiore a €10 milioni e non inferiore a € 2 milioni) titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione;
  • microimprese (meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a € 2 milioni) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.

A decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2021 il Servizio a Tutele Graduali è stato erogato dall'esercente la Maggior Tutela.

Per i clienti domestici e per tutte le altre microimprese (potenza impegnata inferiore a 15 kW) il servizio di mercato tutelato proseguirà fino al 31 dicembre 2022.

In ottemperanza alla delibera 491/2020/R/eel, a seguito delle procedure concorsuali poste in essere per l’assegnazione del Servizio a Tutele Graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 sono stati individuati gli esercenti che assicurino il suddetto servizio a partire dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2024, per ciascuna delle seguenti 9 (nove) aree territoriali:

1) Puglia, Toscana;

2) Lazio;

3) Lombardia senza il comune di Milano;

4) Piemonte, Emilia-Romagna;

5) Comune di Milano, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta;

6) Veneto, Liguria, Trentino-Alto Adige;

7) Campania, Marche;

8) Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria;

9) Sicilia, Sardegna.

 

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

1.     Registrazione in Anagrafica Operatori CSEA

Gli esercenti che, a seguito delle procedure concorsuali, sono risultati assegnatari del Servizio a Tutele Graduali devono registrarsi nell’Anagrafica Operatori CSEA, seguendo le istruzioni di cui al Manuale Operativo pubblicato nella relativa pagina di accesso.

Una volta effettuato l’accesso alla suddetta Anagrafica Operatori, le imprese aggiudicatarie del servizio dovranno, attraverso la maschera “Settori Attività”, inserire il nuovo settore di attività “Esercente Tutele Graduali”.

N.B. Si raccomandano le imprese interessate a verificare che i dati societari e anagrafici inseriti nell’Anagrafica Operatori CSEA siano completi e aggiornati.

2.     Messa a disposizione e invio dei modelli dichiarativi CPSTG e CCM nel DataEntry Elettrico CSEA

Nel DataEntry Elettrico CSEA sono resi disponibili, a partire dal mese di settembre 2021, i modelli dichiarativi CPSTG e CCM.

La compilazione di entrambi i modelli dichiarativi ha cadenza mensile, in caso di mancata fatturazione i modelli dovranno comunque essere compilati e inviati a 0 e l’impresa dovrà, nell’apposito campo note, specificare di non aver fatturato per il mese di competenza.

Si precisa che con riferimento al corrispettivo CCM sarà necessario dichiarare separatamente il fatturato derivante dall’applicazione del corrispettivo ai clienti disalimentabili da quello derivante dall’applicazione del corrispettivo ai clienti non disalimentabili e ai clienti di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 36 del TIV.

Una volta che l’impresa ha compilato entrambi i modelli dichiarativi CPSTG e CCM può procedere alla generazione del riepilogativo, che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Delegato/Rappresentante Negoziale dichiarato nell’Anagrafica Operatori CSEA.

La dichiarazione deve essere inviata entro il 5° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione dei corrispettivi.

3.     Regolazioni economiche derivanti dall’invio dei modelli dichiarativi CPSTG e CCM

Nel caso in cui il corrispettivo CPSTG assuma valore positivo, gli Esercenti le Tutele Graduali devono versare alla CSEA il relativo gettito con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo.

Nel caso in cui il corrispettivo CPSTG assuma valore negativo, entro 30 (trenta) giorni la CSEA versa agli esercenti l’ammontare dichiarato.

Con riferimento al corrispettivo CCM il versamento del gettito derivante dalla applicazione del corrispettivo ai clienti disalimentabili dovrà avvenire entro il 60° giorno dal termine del bimestre di fatturazione (gennaio/febbraio, marzo/aprile, maggio/giugno, luglio/agosto, settembre/ottobre, novembre/dicembre).

Si precisa inoltre che i versamenti alla CSEA dovranno essere effettuati secondo quanto previsto nella Circolare N. 38/2019/COM.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Elettricità, Avv. Longobardi Luca (indirizzo e-mail luca.longobardi@csea.it) e Dott. Davide Pallotto (indirizzo e-mail davide.pallotto@csea.it).

 

 

 

Il Direttore Generale

  Bernardo Pizzetti

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