Aggiornamento dei tracciati dei file .csv da caricare nel riepilogativo delle dichiarazioni rese dalle imprese di distribuzione elettriche e gas e dai gestori del servizio idrico per il riconoscimento delle compensazioni bonus per le forniture elettriche, gas e idriche ai clienti in condizioni di disagio economico e fisico
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA), con la delibera 63/2021/R/com, ha definito, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (cfr. art. 57-bis, comma 5, del citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), in sostituzione delle disposizioni regolatorie del precedente sistema “a domanda”, principalmente contenute nel “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale” (TIBEG) e nel “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico” (TIBSI). In particolare, la menzionata delibera dell’Autorità 63/2021/R/com ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, tutti i bonus sociali per disagio economico, aventi una durata di 12 mesi, siano riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne abbiano diritto, senza che questi debbano presentare domanda.
La CSEA, a valle delle novità regolatorie così introdotte, al fine di consentire alle imprese di distribuzione dei settori elettrico e gas nonché ai gestori del servizio idrico di dichiarare il bonus sociale fatturato in ciascun bimestre/mese, sia con riferimento ai periodi di agevolazione antecedenti al 1° gennaio 2021, sia a quelli successivi, ha aggiornato il tracciato dei file .csv da caricare nel riepilogativo delle dichiarazioni degli oneri generali di sistema per il riconoscimento delle compensazioni bonus riconosciute ai clienti in condizioni di disagio economico e fisico.
Tale nuovo tracciato dovrà essere adottato:
- per le imprese di distribuzione elettriche, a partire dal mese dichiarativo di Settembre 2021, in corrispondenza della voce del Riepilogativo “Totale Bonus riconosciuto (€)”, componente tariffaria ARIM. Per il tracciato standard si rimanda al modello esemplificativo allegato Tracciato_bonus_elt_01;
- per le imprese di distribuzione metano, a partire dal bimestre dichiarativo di Settembre/Ottobre 2021, in corrispondenza della voce del Riepilogativo “Totale Bonus gas riconosciuto” della componente tariffaria GS. Per il tracciato standard si rimanda al modello esemplificativo allegato Tracciato_bonus_gas_01;
- per i gestori del servizio idrico, a partire dal bimestre dichiarativo di Settembre/Ottobre 2021, in corrispondenza della voce del Riepilogativo “Totale Bonus Sociale Idrico, oggetto di richiesta di compensazione (€)” e “Totale Bonus Sociale Idrico oggetto di restituzione per mancato incasso o revoca (€)” della componente tariffaria UI3. Per i tracciati standard si rimanda ai modelli esemplificativi allegati Tracciato_bonus_idr_01 e Tracciato_bonus_idr_02.
I nuovi file formato .csv dovranno essere caricati con la riga di intestazione e dovranno rispettare le regole di compilazione dettagliate nell’allegato: Formati_bonus_elt.gas.idr.
Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è possibile contattare il proprio referente CSEA ai riferimenti disponibili nella “Home”, sezione “Informazioni Aziendali” dei DataEntry.
Il Direttore Generale
Bernardo Pizzetti