Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 33/2019/ELT

15 Ottobre 2019

Inquadramento normativo e finalità

Con l’art. 4 della Deliberazione 28 maggio 2019 202/2019/R/EEL, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente prevede che i venditori possano presentare apposita istanza di anticipazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) degli importi rateizzati ai clienti finali (di seguito: “meccanismo di anticipazione”), in relazione alle partite derivanti dall’applicazione della componente AE  e dei conguagli delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b) della deliberazione 518/2014/R/EEL di competenza 2017 o in relazione ad altre possibili modifiche intervenute a seguito dell’aggiornamento degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia del medesimo anno.

 Ai sensi dell’art. 4.1 della suddetta deliberazione, l’anticipazione è rivolta ai venditori che, alla data di presentazione dell’istanza, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 della deliberazione 629/2017/R/eel e cioè:

  • non si trovino in trovino in stato di fallimento, né siano sottoposti ad altra procedura concorsuale, quale la liquidazione coatta, il concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale;
  • abbiano effettuato i pagamenti degli importi di cui all’art. 2.5 della deliberazione 202/2019/R/eel e risultino regolari nei pagamenti di tutte le componenti a copertura degli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici. Qualora il venditore che presenta istanza di anticipazione non sia anche utente del trasporto, il presente requisito deve essere soddisfatto dall’utente del trasporto che assicura l’esecuzione dei suoi contratti di fornitura con i clienti finali.

Modalità operative degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del “meccanismo di anticipazione”, la CSEA ha predisposto una modulistica dedicata finalizzata alla dichiarazione delle informazioni necessarie alla quantificazione degli ammontari spettanti a ciascun venditore.

Entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, a partire dal mese di ottobre 2019, ciascun venditore che intenda partecipare al suddetto meccanismo, dovrà:

  1. effettuare il download del modulo predisposto dalla CSEA “Istanza di partecipazione al meccanismo di anticipazione, art. 4 Del 202/2019/R/EEL”;
  2. compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
  3. effettuare il download del file di raccolta dati “Allegato 1”, riportato in allegato in formato .csv;
  4. compilare il suddetto file con i dati richiesti;
  5. effettuare il download del file excel “Modello Ott19”;
  6. compilare il suddetto file con i dati richiesti;
  7. inviare all’indirizzo pec eit@pec.it il modulo “Istanza di partecipazione al meccanismo di anticipazione, art. 4 Del 202/2019/R/EEL” compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa di vendita unitamente al documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente ed ai file “Allegato1” e “Modello Ott19” compilati con i dati richiesti.

Si precisa, altresì, che:

  • le informazioni richieste nell’ ”Allegato 1” dovranno essere compilate con riferimento al periodo di competenza 2017;
  • ai sensi dell’art. 4.3 della suddetta deliberazione, i venditori che hanno presentato istanza di anticipazione degli importi rateizzati e che non partecipano al “meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi” di cui all’art. 5 della medesima deliberazione, dovranno versare gli importi anticipati dalla CSEA e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro il 30 aprile 2020. Diversamente, per i venditori che partecipano al “meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi”, gli importi anticipati dalla CSEA e non ancora restituiti saranno compensati con gli ammontari di cui all’art. 6.2, lettera c) della Deliberazione 629/2017/E/EEL.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Compatibilmente con le tempistiche dovute a procedure interne, la CSEA liquiderà le relative anticipazioni a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera x1) del TIT “Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica” alla prima data utile possibile.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail alessandro.torti@csea.it; tel.: +39 06 32101338).

 

Il Direttore generale

Enrico Antognazza

 

Modello Ott19

Istanza di partecipazione al meccanismo di anticipazione art 4 Delibera 202 – 2019

Allegato 1

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