Inquadramento normativo e finalità
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) con le delibere 370/2012/R/EEL e 456/2013/R/EEL, come successivamente modificate, definisce il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti (di seguito: meccanismo), in favore delle imprese esercenti la salvaguardia.
Il meccanismo, come definito dalla delibera 370/2012/R/EEL sopra citata, è finalizzato alla quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti, a partire dal 2008. Con la delibera 456/2013/R/EEL, come successivamente modificata, l’ARERA ha disciplinato la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia erogato a partire dall’anno 2014.
La partecipazione al meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 3.1 della delibera 370/2012/R/EEL, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA, mediante la modulistica resa da quest’ultima disponibile.
Alla luce di quanto sin qui riportato, la CSEA con la presente Circolare, definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico” la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente la salvaguardia.
Dal 1° ottobre 2018 al 30 novembre 2018, ciascun esercente la salvaguardia che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- compilare e sottoscrivere gli appositi modelli messi a disposizione nella sezione “Oneri e Salvaguardia”;
- effettuare il download del modulo predisposto dalla CSEA “Dichiarazione per reintegrazione degli oneri di salvaguardia”;
- compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
- effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’esercente la salvaguardia;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute, anche a campione.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 5.2 lett. b) della Delibera ARERA 370/2012/R/EEL e dall’art. 2.13 lett. b) della Delibera ARERA 456/2013/R/EEL, la CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dagli esercenti la salvaguardia, provvede a determinare e a riconoscere l’ammontare di reintegrazione ARi entro il 31 dicembre 2018, a valere sul “Conto oneri per il meccanismo di reintegrazione”.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ing. Fabrizio Autero (e-mail: fabrizio.autero@csea.it; telefono: 0632101393) e il dott. Davide Pallotto (e-mail davide.pallotto@csea.it; telefono: 0632101396)
Il Direttore generale
Enrico Antognazza
Dichiarazione per reintegrazione degli oneri di salvaguardia