Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 50/2020/ELT

2 Dicembre 2020

Richiesta di erogazione dell’anticipo dell’ammontare di reintegrazione inerente al meccanismo di reintegro dei crediti non recuperabili relativi alle tariffe di rete ai sensi dell’art. 3.1 della Deliberazione ARERA 461/2020/R/EEL

 

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 461/2020/R/EEL (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito il meccanismo di reintegro dei crediti non recuperabili relativi alle tariffe di rete (di seguito: meccanismo) in favore delle imprese distributrici di energia elettrica.

Nello specifico, il meccanismo è finalizzato al riconoscimento dei crediti altrimenti non recuperabili afferenti ai servizi di rete, così come definiti nell’art. 1.2 della Deliberazione, maturati successivamente alla data di efficacia della deliberazione 268/2015/R/EEL.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 1.3 della Deliberazione sopra citata, ciascuna impresa distributrice:

  1. partecipa al meccanismo di riconoscimento in relazione a crediti maturati e non incassati inerenti a contratti di trasporto risolti per inadempimento ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla deliberazione ARERA 268/2015/R/EEL da almeno da 6 (sei) mesi;
  2. ha diritto a ricevere dalla CSEA l’ammontare di reintegrazione TIDAMM.

La partecipazione al meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.4 della Deliberazione, sarà consentita nel 2021 previa presentazione di apposita istanza alla CSEA secondo le modalità operative che la stessa comunicherà con successiva circolare.

Con l’art. 3.1 della Deliberazione, l’ARERA ha introdotto la possibilità per le imprese distributrici di energia elettrica di richiedere l’erogazione di un anticipo pari al 50% dell’ammontare di reintegrazione TIDAMM di cui all’art 1.4 della Deliberazione.

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce la modalità di trasmissione della domanda di richiesta di erogazione del suddetto anticipo.

Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Entro il 7 dicembre 2020 ciascuna impresa distributrice, che intenda fare richiesta, dovrà trasmettere all’indirizzo PEC eit@pec.csea.it, riportando in oggetto: “Richiesta di erogazione anticipo – Meccanismo di reintegro dei crediti non recuperabili relativi alle tariffe di rete – art. 3.1 delibera ARERA 461/2020/R/EEL”, il modulo di richiesta di erogazione del sopracitato anticipo, secondo le modalità definite nella Circolare 34/2019/COM, indicando:

  1. l’importo stimato dell’ammontare di reintegrazione TIDAMM quantificato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della Deliberazione;
  2. l’importo dell’anticipo di cui si richiede l’erogazione, pari al 50% della stima di cui al punto 1.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 3.1 della Deliberazione, la CSEA, valutata positivamente la domanda di richiesta di erogazione trasmessa dalle imprese distributrici di energia elettrica, provvede a determinare e a riconoscere l’anticipo dell’ammontare di reintegrazione TIDAMM entro il 31 dicembre 2020, a valere sul “Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni” di cui all’art. 47 del TIT.

Si specifica che, ai sensi di quanto indicato nell’art. 3.2 della Deliberazione, qualora, a conclusione delle procedure descritte all’art. 2 della medesima Deliberazione, l’ammontare di reintegrazione TIDAMM spettante a ciascuna impresa distributrice dovesse risultare inferiore all'ammontare stimato ai fini della richiesta di erogazione dell’anticipo, l’impresa sarà tenuta alla restituzione della differenza, entro il 31 agosto 2021, riconoscendo alla CSEA un interesse di mora calcolato secondo quanto previsto dall’art. 48.4 del TIT.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Davide Pallotto (mail: davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396).

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

Previous:
CIRCOLARE N. 49/2020/ELT
Next:
CIRCOLARE N. 1/2021/ELT
Close Search Window
Skip to content