Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.6/2017/ELT

9 Marzo 2017

Ampliamento codici ATECO ai fini dell’iscrizione all’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015

Con la deliberazione 81/2017/R/eel e s.m.i. l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha stabilito che, a partire dall'anno 2015, possono inviare la dichiarazione finalizzata all’iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica anche i soggetti che, oltre ai requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, abbiano un codice ATECO prevalente corrispondente ad uno dei codici NACE estrattivi inclusi nell’Allegato 3 e nell’Allegato 5 delle Linee Guida (Comunicazione 2014/C 200/01).

In particolare, si tratta di dieci codici, di cui sei presenti nell’Allegato 3 (codici NACE 05.10, 07.29, 08.11, 08.91, 08.93 e 08.99) e quattro nell’Allegato 5 (codici NACE 06.10, 06.20, 07.10 e 08.12) delle Linee Guida UE sugli aiuti di Stato nel settore energetico ambientale.

La Cassa, pertanto, rende disponibile il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni finalizzate all’iscrizione all’Elenco di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013 (Elenco energivori), relative ai dati a consuntivo dell’anno 2015, alle imprese con attività prevalente nei settori caratterizzati dai seguenti gruppi di codici ATECO:

– da 05.10.00 a 05.10.99;

– da 06.10.00 a 06.10.99;

– da 06.20.00 a 06.20.99;

– da 07.10.00 a 07.10.99;

– da 07.29.00 a 07.29.99;

– da 08.11.00 a 08.11.99;

– da 08.12.00 a 08.12.99;

– da 08.91.00 a 08.91.99;

– da 08.93.00 a 08.93.99;

– da 08.99.00 a 08.99.99.

La possibilità di accesso al sistema telematico, soltanto per tali imprese, avrà termine alla mezzanotte del 3 maggio 2017.

Per le imprese con attività manifatturiera prevalente, già inclusi nel novero dei soggetti che possono iscriversi all’Elenco energivori, resta fermo il termine del 3 aprile 2017.

Si conferma la perentorietà dei suddetti termini (rispettivamente 3 aprile p.v. per le imprese manifatturiere e 3 maggio p.v. per le imprese del settore di cui ai Codici Ateco suelencati), oltre i quali non sarà dunque possibile dichiarare i dati dell’anno 2015, con conseguente impossibilità al calcolo e all’erogazione delle relative agevolazioni.

Le modalità operative per l’accesso al portale telematico e l’invio della dichiarazione sono quelle definite dalla Cassa con la Circolare N.2/2017/ELT.

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

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