Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.7/2015/ELT

16 Giugno 2015

  Come previsto all’art. 2.2 della deliberazione AEEGSI 112/2015/R/EEL la Cassa renderà disponibile, con decorrenza 15 maggio 2015, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013, relative ai dati a consuntivo dell’anno 2014. Tale sistema tiene conto delle integrazioni di cui alla deliberazione AEEGSI 385/2014/R/EEL, in materia di RIU. La possibilità di accesso al sistema telematico per le citate dichiarazioni avrà termine in data 31 ottobre 2015.

Ai fini della costituzione dell’elenco dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, le imprese che soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx), possono registrarsi sul sistema telematico e rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto, fornendo i dati indicati nell’Allegato 2 della deliberazione AEEGSI 437/2013/R/EEL come modificata dalla deliberazione AEEGSI 112/2015/R/EEL.

Il sistema telematico predisposto è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.ccse.cc) cliccando sulla barra ELENCO ENERGIVORI o tramite il link energivori.ccse.cc

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione dell’elenco 2013, possono accedere al sistema telematico con la username e password in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione” e seguendo le istruzioni del manuale utente “Anagrafica Energivori”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione. 

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R., la Cassa effettuerà, inoltre, idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Anche in fase di prima registrazione l’accesso al sistema sarà possibile fino al 31 ottobre 2015.

Successivamente al 31 ottobre 2015 non sarà possibile iscriversi all’Elenco delle imprese a forte consumo di energia relativo all’anno 2014, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

In base a quanto stabilito dalla deliberazione AEEGSI 112/2015/R/EEL e successive modificazioni e fatto salvo quanto previsto al comma 5.1 della medesima deliberazione, a tutte le imprese aventi diritto che abbiano presentato la dichiarazione IVA per l’anno 2014, la Cassa erogherà l’intero ammontare delle agevolazioni di competenza dell’anno 2014 con le seguenti scadenze:

a) entro il 30 settembre 2015, per le imprese che nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno 2015  avranno dichiarato alla Cassa i dati a consuntivo dell’anno 2014 e avranno superato i controlli di cui all’articolo 4 della medesima deliberazione 112/2015/R/EEL;

b) entro il 31 dicembre 2015, per le imprese che nel periodo dal 1° luglio al il 31 ottobre 2015 avranno dichiarato alla Cassa i dati a consuntivo dell’anno 2014 e avranno superato i controlli di cui all’art. 4 della deliberazione 112/2015/R/EEL.

Le imprese che nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2015 non avranno presentato alla Cassa la dichiarazione dei dati a consuntivo dell’anno 2014, non saranno inserite nell’Elenco 2014 e non avranno diritto all’agevolazione relativa alla medesima annualità.

Si precisa che  essendo ancora pendente il procedimento di verifica sulla compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato, l’Autorità si è riservata di intervenire, entro il 30 settembre 2015, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle agevolazioni di competenza 2014, in ragione degli eventuali sviluppi del suddetto procedimento.

In base a quanto stabilito dal D.M. 5 aprile 2013, una volta chiuso l’accesso al sistema telematico ed elaborate le informazioni in esso dichiarate da ciascuna impresa, la Cassa fornirà l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le relative informazioni da ognuna di esse dichiarate, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Infine, ai sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni AEEGSI in materia, la Cassa pubblicherà sul Portale energivori l’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2014 entro il 30 novembre 2015, fatti salvi i successivi aggiornamenti in relazione ai controlli di cui all’art. 4 della deliberazione AEEGSI 112/2015/R/EEL.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397. Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

energivori@pec.ccse.cc per operazioni societarie / documentazione antimafia / aspetti di carattere legale;

sistemaenergivori@pec.ccse.cc per l’applicazione tecnica della normativa in materia;

sistemi@pec.ccse.cc per aspetti di carattere informatico;

amministrazione@pec.ccse.cc per aspetti amministrativi/contabili.

 

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

Data ultimo aggiornamento: 16/04/201

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