Meccanismo di compensazione uscita clienti (art. 20 del TIV)
Aspetti normativi
Il Testo integrato per le disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui alla delibera 491/2020/R/eel e ss.mm.ii. (di seguito “TIV”), all’art. 20, definisce il meccanismo di compensazione uscita clienti.
Detto meccanismo è finalizzato alla copertura dell’ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell’ambito della definizione delle componenti RCV e RCVsm applicate nell’anno oggetto di compensazione.
La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la maggior tutela societariamente separati, secondo quanto disposto all’art. 20.2 del TIV.
La prima annualità di applicazione del meccanismo è relativa all’anno 2016 e la partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti, in base a quanto stabilito dall’art. 20.8 del TIV, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione delle modalità finalizzate alla partecipazione al meccanismo.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela societariamente separati
Per consentire l’operatività del meccanismo di compensazione, sul DataEntry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato.
Dal 1° aprile 2021 al 31 maggio 2021, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico, dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, nel quale dovranno essere inserite le informazioni di cui al comma 20.9 del TIV, che l’esercente deve mettere a disposizione di CSEA, anche ai fini della verifica dell’Autorità di cui al comma 20.11 del TIV, di cui sotto;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.
Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, tranne dove diversamente indicato.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 20.11 del TIV, l’Autorità verificherà che le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela ai sensi dell’art. 20.9 del TIV siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l’esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.
Come stabilito dall’art. 20.8 del TIV, entro un mese dall’esito positivo della verifica da parte dell’ARERA, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di compensazione spettante.
Entro il mese successivo, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato sulla base del meccanismo di compensazione le relative partite a valere sul conto di cui all’art 54 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Elettricità, Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail alessandro.torti@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti