MECCANISMO DI COMPENSAZIONE USCITA CLIENTI (ART. 20 DEL TIV)
Aspetti normativi
Il Testo integrato per le disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui alla delibera 491/2020/R/eel e ss.mm.ii. (di seguito “TIV”), all’art. 20, definisce il meccanismo di compensazione uscita clienti.
Detto meccanismo è finalizzato alla copertura dell’ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell’ambito della definizione delle componenti RCV e RCVsm applicate nell’anno oggetto di compensazione.
La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la maggior tutela societariamente separati, secondo quanto disposto all’art. 20.2 del TIV.
La prima annualità di applicazione del meccanismo è relativa all’anno 2016 e la partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti, in base a quanto stabilito dall’art. 20.8 del TIV, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA).
Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione delle modalità finalizzate alla partecipazione al meccanismo.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela societariamente separati
Per consentire l’operatività del meccanismo di compensazione, sul DataEntry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato.
Dal 28 aprile 2023 al 30 giugno 2023, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul DataEntry Elettrico, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, nel quale dovranno essere inserite le informazioni di cui al comma 20.9 del TIV, che l’esercente deve mettere a disposizione di CSEA, anche ai fini della verifica dell’Autorità di cui al comma 20.11 del TIV, di cui sotto.
Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, tranne dove diversamente indicato.
Con esclusivo riferimento ai punti di prelievo della tipologia di clienti di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV le grandezze da comunicare ai sensi dell’articolo 20.9 sono così determinate:
- PDPY ,c,z, è il numero di punti di prelievo, differenziato per zona territoriale z, mediamente servito nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2023;
- PDPY ,c è il numero di punti di prelievo mediamente servito nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2023;
- PDPY-1 ,c è il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell’anno 2021;
- PDPcMT è, il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela il 31 dicembre dell’anno 2021;
- PDPcU_LIB_ALT è il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell’anno 2021 che non risultano più serviti in maggior tutela al 31 marzo dell’anno 2023 a seguito di uscita verso il mercato libero con un fornitore diverso dall’esercente la maggior tutela o da una società appartenente al suo gruppo societario;
- PDPcU_LIB è il numero di punti di prelievo serviti in maggior tutela al 31 dicembre dell’anno 2021 che non risultano più serviti in maggior tutela al 31 marzo dell’anno 2023 a seguito di uscita verso il mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al suo gruppo societario.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 20.11 del TIV, l’Autorità verificherà che le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela ai sensi dell’art. 20.9 del TIV siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l’esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.
Come stabilito dall’art. 20.8 del TIV, entro un mese dall’esito positivo della verifica da parte dell’ARERA, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di compensazione spettante.
Entro il mese successivo, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato sulla base del meccanismo di compensazione a valere sul “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione” di cui all’art. 54 dell’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e ss.mm.ii. (TIT).
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti della CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti della CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, la CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva altresì, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail: alessandro.torti@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti