Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 2/2024/ELT

22 Gennaio 2024

Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali

Con la deliberazione 208/2022/R/eel e s.m.i., l’ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.

In ottemperanza a tale deliberazione, a seguito delle procedure concorsuali poste in essere per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto n. 124/17, sono stati individuati gli esercenti che assicurano il suddetto servizio a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2024, per ciascuna delle aree territoriali determinate da ARERA.

L’art. 38 dell’Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel (TIV) ha definito il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali e ha affidato alla CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa.

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa:

  • 28 febbraio 2024: invio dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 31 marzo 2024: comunicazione preliminare dell’ammontare di compensazione da parte di Cassa;
  • 31 maggio 2024: comunicazione, a seguito di eventuali rettifiche pervenute entro il 30 aprile 2024, dell’ammontare di compensazione aggiornato da parte di Cassa;
  • 15 giugno 2024: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  • 30 giugno 2024: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Ciascun esercente le tutele graduali deve inviare i dati relativi al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 alla CSEA, compilando l’apposito file predisposto, che si allega alla presente circolare, replicandolo per ciascuna area territoriale servita.

Inoltre, ciascuna società deve inviare, secondo lo schema presente all’interno dei modelli predisposti, i dati fisici relativi ad eventuali conguagli effettuati nel 2023 con riferimento agli anni 2021 e 2022, non dichiarati nelle precedenti raccolte dati.

I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati, entro il 28 febbraio 2024:

  • ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega;
  • ALLEGATO 2: modulo di procura/delega firmato digitalmente. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ing. Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it, tel: +39 335 6106583) o il Dott. Fabio Libanori (mail: fabio.libanori@csea.it, tel: +39 3334839661).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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