Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 21/2023/ELT

18 Maggio 2023

Modalità di partecipazione al sistema di acconto dei saldi di perequazione di cui agli artt. 29 e 30 dell’allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel

Con la determina 19/2020 – DIEU, recante “Disposizioni in materia di perequazione generale (settore elettrico) per il semiperiodo di regolazione 2020-2023”, l’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ha definito le modalità di quantificazione degli acconti di perequazione di cui agli artt. 29 e 30 dell’allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel (TIT).

Il comma 3.7 della suddetta determina dispone che la partecipazione al meccanismo in oggetto sia facoltativa.

Con la presente, si invitano le imprese distributrici che accedono al regime individuale di riconoscimento dei costi di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT ad esprimere la propria volontà a partecipare o meno al meccanismo di acconti per l’anno 2023, inoltrando una PEC all’indirizzo perequazioni@pec.csea.it entro e non oltre il 09/06/2023.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, la CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Il cedente è tenuto a informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e che in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.

Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.

Contatti

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ing. Maria Grazia Pizzo (e-mail: mariagrazia.pizzo@csea.it) o la Dott.ssa Irene Schiesaro (e-mail: irene.schiesaro@csea.it).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

 

Previous:
CIRCOLARE N. 20/2023/COM
Next:
CIRCOLARE N. 23/2023/ELT
Close Search Window
Skip to content