Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 23/2025/ELT

9 Aprile 2025

Modalità di riconoscimento del contributo straordinario per disagio economico previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 28 febbraio 2025

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge del 28 febbraio 2025, n.19 (nel seguito: DL 19/2025), con le deliberazioni 132/2025/R/eel e 144/2025/R/eel, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha disciplinato  le modalità applicative funzionali al riconoscimento del contributo straordinario pari a 200 euro per l’anno 2025 sulla fornitura di energia elettrica, rispettivamente, per i clienti finali domestici che risultino essere già beneficiari del bonus sociale elettrico (il cui indicatore ISEE 2025 non superi la soglia economica pari a 9.530 euro o sia inferiore-uguale allo soglia di 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli) e per i clienti finali che, pur non avendo diritto al bonus sociale elettrico ai sensi della regolazione vigente, presentano un valore dell’indicatore ISEE superiore a 9.530 euro fino a 25.000 euro compresi con meno di 4 figli a carico e, superiore a 20.000 euro  fino a 25.000 euro con almeno 4 figli a carico.

Più in dettaglio, il combinato disposto delle deliberazioni sopracitate prevede che:

  • con riferimento ai nuclei familiari che sono destinatari dell’agevolazione del bonus sociale elettrico, l’erogazione della contribuzione straordinaria per l’anno 2025 introdotta dal DL 19/2025 sia suddivisa in ratei giornalieri pari a 1,64 euro/giorno che andranno sommati, relativamente al periodo di competenza che intercorre tra il 1 aprile 2025 ed il 31 luglio 2025, all’ammontare riconosciuto a titolo di bonus sociale;
  • per quanto concerne i nuclei familiari ai quali è riconosciuta ai sensi della normativa vigente il solo contributo straordinario per disagio economico del DL 19/2025, il predetto contributo sia erogato in ratei giornalieri di importo pari a 2,25 euro/giorno, indipendentemente dal trimestre di competenza, a decorrere dal mese di luglio 2025 fino all’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di prima erogazione del contributo.

Premesso quanto sopra esposto, si rende noto che la quota parte della contribuzione straordinaria di cui al DL 19/2025 – riconosciuta ai clienti finali mensilmente per il periodo indicato dall’Autorità per ciascuna categoria di soggetti beneficiari – deve essere indicata a CSEA mediante la compilazione dei campi editabili del riepilogativo ARIM denominati:

  • di cui contributo straordinario per i clienti finali che sono anche beneficiari del bonus sociale (€)” – Deliberazione 132/2025/R/eel;
  • “di cui contributo straordinario per clienti finali che non sono beneficiari del bonus sociale (€)” – Deliberazione 144/2025/R/eel;

Si rappresenta che i suddetti campi del riepilogativo saranno resi disponibili a decorrere dalla dichiarazione relativa alla fatturazione del mese di aprile 2025.

Contatti

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento, è possibile contattare Giovanni Luca (giovanni.luca@csea.it;  tel. +39 331 6354821), Giorgia Paronesso (giorgia.paronesso@csea.it;  tel. +39 366 6155656) e Nevio Alifuoco (nevio.alifuoco@csea.it; tel. +39 331 6916444).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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