Deliberazione ARERA 252/2017/R/com e ss. mm. ii. – Modalità di presentazione delle istanze per la partecipazione al Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale
L’articolo 23.1 della deliberazione ARERA 252/2017/R/com (di seguito “la Delibera”) ha previsto per gli esercenti l’attività di vendita la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), con riferimento ai crediti relativi:
- alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui all’articolo 3 della deliberazione 810/2016/R/com e rateizzate ai sensi dell’articolo 14 della Delibera; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio, di cui al comma 14.7 della Delibera, emesse entro i termini di cui al comma 14.8 della Delibera;
- alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 23.3 della Delibera, condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che l’istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall’esercente relativi alle fatture di cui all’art. 23.1 della Delibera, distintamente per ciascuno dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Restano esclusi dal perimetro di applicazione del seguente meccanismo i crediti di cui al comma 15.1 della Delibera, per cui si sia verificata morosità precedentemente alle date degli eventi sismici.
Inoltre, ai sensi dell’art. 16.3 della Delibera, gli esercenti l’attività di vendita che intendono partecipare al meccanismo e che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui all’articolo 7 della delibera 810/2016/R/com, saranno tenuti a versare gli importi anticipati dalla medesima CSEA, e non ancora restituiti, anche se non riscossi dai clienti finali, entro la fine del secondo mese antecedente il termine di cui al comma 24.3, lett. b) della Delibera, riferito alla decima sessione o alla sessione di prima partecipazione del venditore, se precedente.
Ai sensi dell’art. 24.3 lettera c) della Delibera, entro il 30 settembre 2023, gli esercenti la vendita che hanno già espresso la propria volontà di partecipare al suddetto meccanismo devono comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali.
Pertanto, entro il suddetto termine, gli esercenti la vendita dovranno trasmettere istanza in maniera distinta per settore su: Data Entry Elettrico (raggiungibile al seguente link: https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico/login.html) e su Data Entry Gas (raggiungibile al seguente link: https://dataentrygas.csea.it/DataEntryGas/login.html).
Ai sensi dell’art. 24.3 bis della Delibera, gli esercenti l’attività di vendita che non abbiano già comunicato la propria volontà di partecipare al meccanismo possono presentare istanza di partecipazione nei termini stabiliti dal medesimo art. 24.3 bis della Delibera.
A tal fine CSEA, rende disponibile all’interno dei data entry in uso, in maniera distinta per ciascun settore, una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle variazioni degli importi necessarie per il calcolo dell’ammontare di morosità CAi, relativo al Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale.
Ciascuna impresa di vendita, che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul DataEntry Gas e/o DataEntry Elettrico, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze” seguendo le indicazioni relative alla composizione dei file .csv inserite all’interno del manuale utente presente all’interno del portale.
Ai fini della determinazione dell’ammontare OiAMM di cui all’art. 23.6 della Delibera e ai fini della determinazione del totale degli importi fatturati Fatti di cui all’art. 23.5 della Delibera valgono le condizioni previste dall’art. 23.7 della Delibera.
Tutte le istanze saranno rese a CSEA ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75 del citato decreto. La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Inoltre, le imprese di vendita saranno tenute a trasmettere la seguente documentazione:
- relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società (ai sensi delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUC);
- in caso di richiesta di riconoscimento degli oneri relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali (di cui deve essere fornita evidenza separata), la documentazione attestante le attività di cui all’art. 23.7, lettera a), punto iii, della Delibera, che siano state espletate in relazione alle predette procedure.
La CSEA si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 24.9 della Delibera, alla verifica, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, della correttezza e della veridicità del contenuto della documentazione fornita dall’esercente la vendita partecipante, con particolare riferimento a:
- la veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati di cui ai commi 23.5 e 23.6 della Delibera;
- il rispetto delle condizioni di cui ai commi 23.6, 23.7 e 23.8 della Delibera;
- il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all’articolo 14 della Delibera.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Contatti
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare:
- Dario Romano (e-mail: dario.romano@csea.it – telefono: +39 3666152219), per il settore dell’energia elettrica
- il Dott. Jacopo Bottone (e-mail: jacopo.bottone@csea.it – telefono: +39 366 6155668), per il settore del gas naturale.
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti