Riconoscimento dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Con la deliberazione 565/2023/R/com modificata ed integrata dalle deliberazioni 10/2024/R/com e 50/2024/R/com l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha approvato le agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Le agevolazioni si applicano alle forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, attive alla data dell’1 maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23, asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter del medesimo decreto, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Come specificato dalla delibera 565/2023/R/com, le agevolazioni disciplinate dal citato provvedimento si applicano, in linea con quanto disposto dalla normativa primaria, su richiesta dei soggetti titolari delle predette utenze e forniture.
Le suddette agevolazioni sono riconosciute a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e con riferimento alle fatture emesse o da emettere riferite ai consumi di energia elettrica e gas di competenza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Tra gli ulteriori aspetti disciplinati, l’Autorità ha altresì definito le modalità di compensazione, a favore degli esercenti il servizio di distribuzione nei settori elettrico e del gas naturale, delle imprese fornitrici di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate e degli esercenti la vendita per le utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto, dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle suddette agevolazioni.
In particolare, con gli artt. 15, 16, 17 e 18 della deliberazione 565/2023/R/com , ARERA ha disposto che:
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di energia elettrica e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6.1, lettera a) del Titolo II, 7.1, lettere a), b), c) del Titolo II, 8.1;
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di gas naturale e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9.1, lettera a), 10.1 lettera a) e 11.1;
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 e al comma 13.1;
- i minori ricavi conseguiti dagli esercenti la vendita per le utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 14.1;
siano compensati dalla CSEA sulla base delle informazioni fornite dagli operatori secondo le modalità definite dalla medesima Cassa.
In allegato alla presente sono disponibili, relativamente al periodo di riferimento oggetto delle agevolazioni (maggio 2023 – ottobre 2023), i seguenti file:
- “Distributori EE-2023 – 565-2023-R-com”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
- “Distributori GN-2023 – 565-2023-R-com”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
- “Fornitori GDdN-2023 – 565-2023-R-com”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate;
- “Venditori GN-2023_art14_565-2023-R-com”: di pertinenza degli esercenti la vendita per le utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.
I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2024 all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati:
- ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega.
- ALLEGATO 2: modulo di procura/delega, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Impresa istante. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.
La CSEA potrà avanzare richieste di integrazioni documentali e procedere, anche ai sensi dei commi 15.3, 16.3, 17.3 e 18.2 della deliberazione 565/2023/R/com e s.m.i., a verifiche (anche in sede di ispezioni) del rispetto dell’obbligo di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, nonché agli ulteriori controlli che riterrà necessari per il riconoscimento delle partite da rimborsare.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
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