Circolare N.34/2022/ELT – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE
Si comunica che con la deliberazione 640/2022/R/EEL l’ ARERA ha prorogato al 07 dicembre 2022 il termine per la presentazione delle istanze, da parte degli esercenti la salvaguardia, per la partecipazione al meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia di cui alle deliberazioni ARERA 370/2012/R/EEL, 456/2013/R/EEL, 538/2016/R/EEL e 485/2018/R/EEL e ss.mm.ii..
Meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti – Deliberazioni ARERA 370/2012/R/EEL, 456/2013/R/EEL, 538/2016/R/EEL e 485/2018/R/EEL e ss.mm.ii.
Inquadramento normativo e finalità
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) con le deliberazioni 370/2012/R/EEL, 456/2013/E/EEL, 538/2016/R/EEL e 485/2018/R/EEL, come successivamente modificate, ha definito il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo), in favore delle imprese esercenti la salvaguardia.
Il meccanismo, come definito dalla deliberazione 370/2012/R/EEL sopra citata, è finalizzato alla quantificazione dei suddetti oneri non altrimenti recuperabili sostenuti, a partire dal 2008, dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili. Successivamente, l’ARERA ha disciplinato la revisione di alcuni aspetti della regolazione del servizio di salvaguardia rispettivamente, per gli anni dal 2014 al 2016 con la deliberazione 456/2013/E/EEL, per il biennio 2017-2018 con la deliberazione 538/2016/R/EEL, e, per il biennio 2019-2020, con la deliberazione 485/2018/R/EEL.
La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti la salvaguardia, in ottemperanza a quanto previsto dalle suddette deliberazioni, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla CSEA, mediante la modulistica resa disponibile da quest’ultima.
Alla luce di quanto sin qui riportato la CSEA, con la presente Circolare, definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo, la CSEA ha predisposto, nel “Data Entry Elettrico”, una sezione dedicata alla presentazione delle domande di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente la salvaguardia.
Entro il 30 novembre 2022, ciascun esercente la salvaguardia che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- compilare l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
- effettuare il download del modello debitamente compilato;
- effettuare l’upload del suddetto modello firmato digitalmente dal soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute, anche a campione.
Verifiche e tempistiche di pagamento
La CSEA, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dagli esercenti la salvaguardia, provvede a determinare ed a regolare l’ammontare di reintegrazione ARi a valere sul “Conto oneri per il meccanismo di reintegrazione” entro il 31 gennaio 2023 per le annualità di competenza 2008-2013 ed entro il 31 dicembre 2022 per le annualità di competenza 2014-2020.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Davide Pallotto (e-mail davide.pallotto@csea.it; telefono: +39 06 32101396; cell.: +39 335 610 6348).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti