Riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio – II trimestre 2023 – istruzioni operative per l’invio delle istanze ex art. 3bis.4 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.
La deliberazione dell’ARERA 2/2023/R/com del 12 gennaio 2023 ha modificato la deliberazione 111/2021/R/com, prorogando al 31 dicembre 2023 l’erogazione delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
L’art. 3bis della deliberazione 111/2021/R/com, prevede che, su richiesta dell’impresa e previa comunicazione al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, la CSEA possa riconoscere quote di acconto trimestrali sugli importi di cui ai commi 17.1, 18.1 e 19.1 della deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i..
Gli importi oggetto di acconto in ciascun trimestre faranno riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 e riguarderanno esclusivamente importi relativi alle componenti tariffarie agevolate riconosciute a copertura dei costi di rete riscontrabili in fatture già emesse e non ancora oggetto di anticipazione da parte della CSEA.
In ottemperanza a quanto premesso, la CSEA, avvia la raccolta dei dati per il riconoscimento delle quote di acconto dei minori ricavi relativi al periodo 1° aprile – 30 giugno 2023 (II trimestre 2023). Tali dati dovranno essere presentati alla CSEA, entro il 31 agosto 2023, compilando i seguenti file:
- “distributori EE-II trimestre 2023”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
- “distributori GN- II trimestre 2023”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
- “fornitori GDdN- II trimestre 2023”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate.
I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati:
- ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega.
- ALLEGATO 2: modulo di procura/delega, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Impresa istante. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.
A seguito della ricezione dell’istanza, la CSEA determinerà gli importi da riconoscere per ciascuna impresa. I risultati dell’istruttoria saranno comunicati al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, ai sensi del comma 3bis.5 della deliberazione 111/2021/R/com, come integrata e modificata dalle deliberazioni 277/2021/R/com e 2/2023/R/com. La CSEA procederà all’erogazione degli importi richiesti entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di invio delle richieste.
I suddetti importi avranno una valenza di acconto sulle compensazioni che verranno determinate dalla Cassa in materia, ai sensi della deliberazione in oggetto, secondo le tempistiche previste per la perequazione generale di cui all’articolo 28 del TIT (Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e s.m.i.) e all’articolo 48 della RTDG (Allegato A alla deliberazione 570/2019/R/gas e s.m.i.). La posizione finale di ciascun operatore, quindi, terrà conto delle anticipazioni erogate per ciascun anno.
I distributori EE, i distributori GN ed i fornitori GDdN devono tenere separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 3bis.1 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA (cfr. comma 3bis.3 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.).
La CSEA provvede alle verifiche (anche in sede di ispezioni) in ordine alla correttezza ed alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti (cfr. comma 3bis.6 della deliberazione ARERA 111/2021/R/com e s.m.i.).
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare la Dott.ssa Carmela Autiero (mail carmela.autiero@csea.it; tel: +39 366 6155653) o l’Ing. Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it; tel.: +39 335 6106583).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti