Disposizioni per l’erogazione del servizio delle tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e alla deliberazione ARERA 362/2023/R/eel e s.m.i.
Aspetti normativi
Con la deliberazione 362/2023/R/eel e s.m.i., ARERA ha emanato le disposizioni aventi a oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/17. Tale servizio è predisposto per accompagnare il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili per le quali a partire dalle competenze di luglio 2024 è prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato).
Rientrano automaticamente nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica, i clienti domestici non vulnerabili titolari di punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV ( Testo integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza), riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT (Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica), e che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica a condizioni di mercato libero.
In ottemperanza alla deliberazione 362/2023/R/eel e s.m.i., Acquirente Unico S.p.A. ha pubblicato il “Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 362/2023/R/eel e s.m.i.”
Oggetto della procedura concorsuale di cui al suddetto regolamento è stata l’individuazione degli esercenti, che assicurino il servizio delle tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a partire dal 1° luglio 2024 fino al 31 marzo 2027, per ciascuna delle seguenti aree territoriali:
- Area Nord 1: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli
- Area Nord 2: Parma, Piacenza, Torino provincia
- Area Nord 3: Como, Torino comune, Varese
- Area Nord 4: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona
- Area Nord 5: Brescia, Milano comune
- Area Nord 6: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara
- Area Nord 7: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia
- Area Nord 8: Bergamo, Sondrio, Udine
- Area Nord 9: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste
- Area Nord 10: Bolzano, Trento, Vicenza
- Area Nord 11: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona
- Area Nord 12: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia
- Area Centro 1: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo
- Area Centro 2: Firenze, Roma provincia
- Area Centro 3: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo
- Area Centro 4: Roma comune
- Area Sud 1: Napoli provincia, Nuoro, Sassari
- Area Sud 2: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna
- Area Sud 3: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
- Area Sud 4: Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo
- Area Sud 5: Bari, Frosinone, Latina
- Area Sud 6: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto
- Area Sud 7: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia
- Area Sud 8: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia
- Area Sud 9: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa
- Area Sud 10: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani
Modalità applicative degli adempimenti verso CSEA
- Registrazione in Anagrafica Operatori CSEA
Gli esercenti che, a valle della procedura concorsuale, sono risultati assegnatari del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili devono registrarsi nell’Anagrafica Operatori CSEA, seguendo le istruzioni di cui al Manuale Operativo pubblicato nella relativa pagina di accesso.
Una volta effettuato l’accesso alla suddetta Anagrafica Operatori, le imprese aggiudicatarie del servizio devono, attraverso la maschera “Settori Attività”, inserire il nuovo settore di attività “Esercente Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili”.
N.B. Si raccomandano le imprese interessate a verificare che i dati societari e anagrafici inseriti nell’Anagrafica Operatori CSEA siano completi e aggiornati.
- Messa a disposizione e invio del modello dichiarativo CPSTGD nel DataEntry Elettrico CSEA
Nel DataEntry Elettrico CSEA è reso disponibile, a partire dal mese di settembre 2024, il modello dichiarativo CPSTGD.
La compilazione del modello dichiarativo ha cadenza mensile. In caso di mancata fatturazione il modello deve comunque essere compilato e inviato con i dati nulli e l’esercente tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, nell’apposito campo note, deve specificare di non aver emesso fatture nel mese oggetto di dichiarazione.
Compilato il modello dichiarativo CPSTGD l’esercente può procedere alla generazione del riepilogativo, che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal delegato/rappresentante negoziale dichiarato nell’Anagrafica Operatori CSEA.
La dichiarazione deve essere inviata entro il 5° (quinto) giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del corrispettivo.
Per le istruzioni sulla compilazione si rimanda al “manuale dichiarazione oneri generali, componenti della vendita e tutele graduali” pubblicato nell’home page del DataEntry Elettrico https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico/login.html.
- Regolazioni economiche derivanti dall’invio del modello dichiarativo CPSTGD
Nel caso in cui il corrispettivo CPSTGD assuma valore positivo, gli esercenti le tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili devono versare a CSEA il relativo gettito con cadenza mensile, entro il 15° (quindicesimo) giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del predetto corrispettivo.
Nel caso in cui il corrispettivo CPSTGD assuma valore negativo, con riferimento alle dichiarazioni inviate entro i termini di cui la presente circolare, le erogazioni avverranno entro 30 (trenta) giorni dal termine ultimo previsto per l’invio della dichiarazione.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità:
Ing. Giovanni Luca (giovanni.luca@csea.it; tel: 331 6354821)
Dott.ssa Giorgia Paronesso (giorgia.paronesso@csea.it; tel: 366 6155656)
Dott. Nevio Alifuoco (nevio.alifuoco@csea.it; tel: 331 6916444)
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti