Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 45/2024/ELT

2 Settembre 2024

Perequazione TIV

Con l’allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel e s.m.i. (TIV), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha affidato alla CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa del regime di perequazione.

L’articolo 26.1 del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

  • gli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
  • le imprese distributrici, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
  • le imprese distributrici, a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Ai sensi dell’articolo 26.2 del TIV, la Cassa provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione di cui sopra.

Di seguito, si indicano le scadenze per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

  • 1° settembre 2024: avvio raccolta dati;
  • 30 settembre 2024: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa (NOTA BENE: trascorso il termine suddetto, ai sensi dell’articolo 29.11 del TIV, i fattori percentuali di perdita di tipo tecnico differenziati per ambito di concentrazione verranno impostati automaticamente pari a quelli di cui alla tabella 9 del medesimo TIV);
  • 15 ottobre 2024: comunicazione preliminare da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 15 novembre 2024: eventuale invio delle rettifiche dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 30 novembre 2024: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 15 dicembre 2024: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;
  • 31 dicembre 2024: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 26.5 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui all’articolo 26.1 del TIV.

In base alle scadenze sopra riportate, la CSEA ha aggiornato il data entry di perequazione elettrica raggiungibile dall’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della Cassa (https://www.csea.it/), attraverso il quale le imprese dichiarano i dati necessari alla quantificazione dei suddetti saldi.

In allegato si riporta il “Manuale utente del data entry”, ossia la guida operativa utile per la compilazione e il successivo invio dei dati di perequazione TIV 2023.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Contatti

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Dott. Fabio Libanori (e-mail: fabio.libanori@csea.it) o il Dott. Danilo Granato (e-mail: danilo.granato@csea.it).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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