Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 49/2024/ELT

30 Settembre 2024

Meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia – Deliberazioni ARERA 370/2012/R/eel, 456/2013/R/eel, 538/2016/R/eel, 485/2018/R/eel e 356/2020/R/eel e ss.mm.ii.

Inquadramento normativo e finalità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) con le deliberazioni 370/2012/R/eel, 456/2013/R/eel, 538/2016/R/eel, 485/2018/R/eel e 356/2020/R/eel, come successivamente modificate, ha definito il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi ai clienti non disalimentabili del servizio di salvaguardia (di seguito: meccanismo).

La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti il servizio la salvaguardia è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo per la sessione annuale relativa all’anno 2024.

Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico”, CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente il servizio la salvaguardia (vedi “Manuale Meccanismo reintegrazione Salvaguardia – Del. 370 – Istanza 2024” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).

Entro il 2 dicembre 2024 ciascun esercente il servizio la salvaguardia, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
  3. effettuare l’upload dalla relazione di una società di revisione legale;
  4. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 5, comma 5.2, lett. b), della deliberazione 370/2012/R/eel e dall’art. 2, comma 2.13, lett. b), della deliberazione 456/2013/R/eel la CSEA provvederà a determinare ed a regolare l’ammontare di reintegrazione ARi (alle condizioni previste dall’art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A) entro il 31 gennaio 2025 per le annualità di competenza 2008-2013 ed entro il 31 dicembre 2024 per le annualità di competenza 2014-2022.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Davide Pallotto (indirizzo e-mail: davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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