Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 5/2024/ELT

31 Gennaio 2024

Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi dai venditori di cui alle deliberazioni ARERA 629/2017/R/eel e 202/2019/R/eel 

Inquadramento normativo e finalità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), con l’art. 5 delle deliberazioni 629/2017/R/eel e 202/2019/R/eel, ha definito per i venditori un meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11, Testo integrato  delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT), fatturati sulla base degli aggiornamenti degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2017 (di seguito: meccanismo).

I venditori possono presentare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) apposita istanza di partecipazione al meccanismo con riferimento ai suddetti crediti non riscossi relativi alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.

Ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 629/2017/R/eel e delle integrazioni di cui al comma 6.2 della deliberazione 202/2019/R/eel, si riportano le condizioni necessarie per la partecipazione al meccanismo:

  • l’istanza di partecipazione deve riferirsi a tutti i crediti vantati dal venditore relativi agli importi dovuti in relazione alle partite derivanti dall’applicazione della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1 bis del TIT di competenza 2014, 2015 e 2017;
  • alla data di presentazione dell’istanza il venditore non deve trovarsi in stato di fallimento, né essere sottoposto ad altra procedura concorsuale;
  • alla data di presentazione dell’istanza il venditore deve aver effettuato i pagamenti degli importi di cui al comma 2.5 delle delibere in oggetto ed essere regolare nei pagamenti di tutte le componenti a copertura degli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici. Qualora il venditore che presenta istanza non sia anche utente del trasporto, il presente requisito deve essere soddisfatto dall’utente del trasporto che assicura l’esecuzione dei suoi contratti di fornitura con i clienti finali.

Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico” CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità di competenza di ciascun venditore (vedi “Manuale utente Meccanismo riconoscimento crediti non riscossi – Del. 629 – Istanza 2024” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).

Entro il 30 aprile 2024, ciascun esercente la vendita che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare ed effettuare il download l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
  3. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

Non sono ammessi al meccanismo i crediti non riscossi relativi a fatture già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità secondo quanto previsto dalla regolazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75.

CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 6.3 della deliberazione 629/2017/R/eel, CSEA provvederà:

entro il 31 maggio 2024 a determinare gli ammontari di morosità;

entro il 30 giugno 2024 a versare l’eventuale somma spettante al venditore o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti a CSEA a valere sul conto di cui all’art. 12 dell’Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com, Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico (TIPPI), “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate”.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Davide Pallotto (indirizzo e-mail: davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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