Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 54/2023/ELT

3 Novembre 2023

Riconoscimento delle erogazioni alle imprese distributrici di cui alla Deliberazione ARERA 540/2021/R/EEL come ss.mm.ii. – Regolazione dello scambio dati tra Terna S.P.A., imprese distributrici e Significant Grid Users ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale 

La deliberazione 540/2021/R/EEL come s.m.i. (nel seguito: Delibera), ha disciplinato l’implementazione di un sistema di scambio dati tra Terna, DSO e Significant Grid Users finalizzato a sviluppare una maggiore osservabilità dei flussi di energia nelle reti di distribuzione nonché dello stato delle risorse di generazione distribuita, nell’ottica di assicurare un esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

In particolare, l’ARERA ha attribuito:

  • ai produttori titolari di impianti con potenza nominale maggiore o uguale ad 1 MW connessi alla rete di MT, l’onere di procedere all’installazione e manutenzione dell’apparato tecnico e del relativo sistema di comunicazione necessario per lo scambio dati;
  • alle imprese distributrici la responsabilità della rilevazione dei dati oggetto di scambio nonché la loro messa a disposizione nei confronti di Terna secondo le modalità concordate tra TSO e DSO e previste nel codice di rete di Terna.

Ai fini dell’installazione della suddetta soluzione tecnologica per lo scambio dati, l’ARERA all’articolo 1, comma 1.2 della Delibera, distingue tra:

  • Impianti di produzione nuovi: impianti entrati in esercizio dopo il 1 aprile 2023 pe i quali i produttori devono installare l’apparato entro la data di entrata in esercizio del medesimo impianto e darne comunicazione all’impresa distributrice entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA.
  • Impianti di produzione esistenti: impianti entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023 per i quali vige l’obbligo di adeguamento in capo al titolare dell’impianto entro il termine del 31 maggio 2024. Entro il predetto temine, il produttore ha altresì l’obbligo di comunicare all’impresa distributrice l’avvenuto adeguamento dell’impianto. Per tali impianti è prevista inoltre l’erogazione da parte dell’impresa distributrice di un contributo forfettario – il cui valore di partenza è fissato a 10.000 euro – avente valore decrescente[1] in funzione delle tempistiche di adeguamento, da erogarsi solo qualora la verifica ispettiva svolta dal distributore ai sensi dell’articolo 4, comma 4.5 della Delibera abbia dato esito positivo.

Con riferimento agli impianti di produzione esistenti, entro due (2) mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di avvenuto adeguamento, il distributore effettua verifiche da remoto presso l’impianto nonché sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta installazione e la piena operatività degli stessi. Per ogni verifica ispettiva in loco svolta ai sensi dell’articolo 4, comma 4.5 della Delibera, il distributore percepisce il corrispettivo indicato all’articolo 4, comma 4.9 della Delibera.

Secondo quanto previsto all’art. 6 della Delibera, le imprese distributrici hanno facoltà di richiedere a CSEA il riconoscimento del contributo forfetario versato ai produttori, dando evidenza, secondo le modalità da quest’ultima definite, dell’avvenuto versamento dei predetti contributi, della relativa trasmissione a Terna nonché dei sopralluoghi effettuati presso gli impianti.

Pertanto, ai fini del riconoscimento di quanto versato a titolo di contributo forfetario, le imprese distributrici interessate dovranno trasmettere a CSEA, a mezzo PEC all’indirizzo eit@pec.csea.it, la seguente documentazione sottoscritta digitalmente:

  1. autocertificazione “1_Modulo-dichiarazione” ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità, la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarati.
  2. apposito prospetto riepilogativo 2_Rendicontazione” contenente i dati e le informazioni indicate all’articolo 6, comma 6.1 della Delibera.

La suddetta documentazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore o, in alternativa da un soggetto da quest’ultimo delegato previa compilazione e sottoscrizione dell’apposita procura (“All. 3_Procura”).

Con riferimento ai termini di presentazione delle istanze di erogazione da parte delle imprese distributrici, CSEA ha declinato la tempistica di invio nelle tre apposite finestre temporali di seguito riportate:

  • dalla data di pubblicazione della presente circolare fino al 30 novembre 2023;
  • dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2024;
  • dal 2 novembre al 30 novembre 2024.

La CSEA procederà poi all’erogazione degli importi dovuti nel mese successivo, decorrente dalla data di chiusura di ciascun periodo utile alla presentazione.

La presentazione delle istanze può essere effettuata, indipendentemente, in ciascuno degli intervalli temporali tra quelli suindicati e, per ogni invio, occorre indicare i dati e le informazioni che non sono state già incluse in una delle precedenti comunicazioni.

Ulteriormente, si rappresenta che la CSEA si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, la facoltà di effettuare delle verifiche a campione sulla documentazione trasmessa.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali per le dichiarazioni Extra Data Entry, di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Fortunata Ricciardi ai seguenti recapiti:

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

1] I coefficienti di riduzione che si applicano al valore di partenza del contributo forfetario, sono definiti in base alla data di invio della comunicazione al distributore di avvenuto adeguamento dell’impianto:
·        1 se la comunicazione è stata inviata entro il 31 luglio 2023;
·        0,75 se la comunicazione è stata inviata il 1 agosto 2023 e il 31 ottobre 2023;
·        0,50 se la comunicazione è stata inviata tra il 1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2024;
·        0,25 se la comunicazione al distributore è stata inviata tra il 1 febbraio 2024 e il 31 maggio 2024.

 

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