Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.21/2014/ELT

4 Settembre 2014

Riconoscimento agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita di energia elettrica dei mancati ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Emilia

Con la deliberazione 6/2013/R/com l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha riconosciuto agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in Emilia, nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi.

Gli articoli 13 e 14 della citata deliberazione stabiliscono che i minori ricavi derivanti dall’applicazione di tali agevolazioni siano riconosciuti dalla Cassa nell’ambito delle perequazioni generali.

Con riferimento al settore elettrico, ai fini di quanto previsto dell’art. 13.3 della deliberazione 6/2013/R/com, la Cassa ha definito, e successivamente condiviso con l’Autorità, le modalità di invio dei dati relativi alle agevolazioni riconosciute dalle imprese, ai sensi dell’art. 13 del medesimo provvedimento.

Con riferimento al periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013, i files in formato elettronico, necessari alla dimostrazione delle agevolazioni riconosciute dagli operatori, sono scaricabili nei link sottostanti. Tutte le tabelle devono essere compilate con i dati necessari alla determinazione dell’importo per il quale viene chiesto il rimborso.

In particolare, per le imprese interessate operanti nel settore elettrico:

  • i distributori devono scaricare il file:

1. “distributori ELETTRICO 2013”: per la raccolta dei dati necessari al riconoscimento dei ricavi di cui al comma 13.1 della deliberazione 6/2013/R/com;

  • gli esercenti la vendita devono scaricare il file:

2. “vendita ELETTRICO 2013

Tali files devono essere compilati in tutte le parti evidenziate in verde. Le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non possono essere modificate.

Tutti i files debitamente compilati e le relative autocertificazioni complete del documento d’identità del dichiarante, dovranno essere inviati alla Cassa, entro il 30 settembre 2014, per posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc (e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc).

Gli operatori, inoltre, devono allegare alla documentazione una dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti che i dati dichiarati:

  1. fanno esclusivo riferimento ai soggetti che godono delle agevolazioni disciplinate dalla deliberazione 6/2013/R/com;
  2. sono conformi a quelli desumibili dai bilanci certificati e dalla documentazione contabile della società.

Per le imprese distributrici di energia elettrica, la suddetta dichiarazione deve, altresì, attestare che i dati dichiarati sono riconciliabili con quelli presentati ai fini della perequazione generale di cui all’articolo 32 dell’allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT).

A tal fine, si allegano alla presente circolare due modelli di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (uno per gli esercenti la vendita e uno per i distributori), che le imprese interessate sono tenute a compilare e ad inviare alla CCSE, unitamente al file di riferimento debitamente compilato e a un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Per informazioni è possibile contattare l’ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel: 06-32101336) o l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; 06-32101356).

 Il Direttore generale

   Alfredo Macchiati

Circolare n. 21 – Allegato Distributori Elettrico

Circolare n. 21 – Allegato Vendita Elettrico

Circolare n. 21 – dich-sost-atto-notorio-art-47 – esercenti la vendita

Circolare n. 21 – dich-sost-atto-notorio-art-47 – distributori

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